Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 17/12/1964
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 17.9.2024 il Tribunale di Sorveglianza de l’Aquila ha
respinto il reclamo presentato avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 17.8.2024, che aveva rigettato la concessione del beneficio della
liberazione anticipata c.d. speciale;
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Evidenziato che il ricorso censura che l’ordinanza impugnata non abbia risposto a due dei tre motivi del reclamo proposto dal detenuto;
Considerato, quanto alla richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen., che il Tribunale di Sorveglianza abbia in realtà
richiamato, ritenendole del tutto condivisibili, le argomentazioni svolte dal primo giudice, il quale aveva ritenuto che non ricorresse il requisito della partecipazione
all’opera di rieducazione a causa dei reati commessi da COGNOME nei periodi in considerazione e aveva, altresì, rimarcato che già nel 2016 fosse stata rigettata
una richiesta di liberazione anticipata per periodi quasi del tutto sovrapponibili a quelli oggetto dell’ultima istanza;
Ritenuto, pertanto, che, in questa parte, il ricorso sia generico, in quanto non confuta specificamente le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza e si limita a reiterare sommariamente la doglianza già disattesa;
Osservato, quanto alla richiesta di applicazione del c.d. “indultino”, che rientra piuttosto nella competenza del giudice dell’esecuzione la declaratoria della estinzione della pena in esito alla sospensione condizionata dell’esecuzione prevista dalla legge 1° agosto 2003, n. 207. (Sez. 1, n. 7510 del 25/1/2011, Rv. 249804 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Casa delle ammende.