Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un tema fondamentale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità di un ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che un’impugnazione non può essere vaga o astratta, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato. In caso contrario, il risultato è la declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione e le lezioni che possiamo trarne.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. Al condannato erano state concesse le attenuanti generiche, ma queste erano state considerate equivalenti alla recidiva reiterata specifica, portando alla determinazione della pena finale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. L’imputato lamentava la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità. Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini estremamente vaghi.
La Corte ha evidenziato come il motivo fosse caratterizzato da “estrema genericità”, poiché non conteneva alcuna indicazione precisa delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto sostenere la richiesta. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché, nel suo caso specifico, la sentenza d’appello avrebbe violato la legge. Questa mancanza ha reso impossibile per i giudici esaminare il merito della questione, portando inevitabilmente a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: un’impugnazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un rimedio specifico contro presunti errori del giudice precedente. Per questo, chi impugna ha l’onere di articolare critiche chiare, precise e autosufficienti. Non spetta alla Corte interpretare o integrare le ragioni del ricorrente.
La genericità rende il ricorso un atto non idoneo a raggiungere il suo scopo, ovvero provocare una revisione critica e motivata della decisione impugnata. La mancanza di specificità equivale a una non-proposizione del motivo, con la logica conseguenza della sua inammissibilità. Questa severità formale è posta a garanzia della funzionalità del sistema giudiziario e del principio di ragionevole durata del processo.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti. Al contrario, l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede precise conseguenze. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, quindi, è un monito importante sull’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione tecnica, pena non solo il rigetto della propria istanza, ma anche un significativo esborso economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua estrema genericità, in quanto non specificava le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno delle richieste, violando così i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un motivo di ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando è formulato in modo vago e astratto, senza indicare in modo chiaro e specifico quale parte della sentenza si contesta e per quali precisi errori giuridici o fattuali, impedendo così alla Corte di valutare nel merito la doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1005 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IVREA il 29/07/1991
avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 21 aprile 2023 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il primo e unico motivo del ricorso dell’imputato, che lamenta l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.