Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel complesso mondo della giustizia penale, la forma è spesso sostanza. Un ricorso inammissibile non è solo un atto che non viene accolto, ma un’azione legale che non supera nemmeno la soglia per essere esaminata nel merito. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di ricorso possa portare a conseguenze negative, non solo processuali ma anche economiche, per chi lo propone.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna per Lesioni al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di lesioni aggravate emessa dal Tribunale di Palermo e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, a cui erano state concesse le attenuanti generiche in misura equivalente all’aggravante dei futili motivi, era stato condannato sia a una pena detentiva sia al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla configurabilità del reato di lesioni aggravate. È su questo singolo punto che si è concentrata l’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione sollevata dall’imputato (ovvero, se il reato fosse stato correttamente qualificato), ma si sono fermati a un livello precedente, quello della valutazione dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso.
La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse affetto da ‘estrema genericità’ e che contenesse ‘deduzioni non pertinenti’. In altre parole, le argomentazioni della difesa non erano sufficientemente specifiche, chiare e pertinenti per mettere in discussione la sentenza impugnata, trasformandosi in una critica vaga e non focalizzata.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La motivazione della Corte, seppur breve, è illuminante. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una critica generica alla decisione dei giudici di merito. Deve, al contrario, individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, siano essi violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione. Quando un ricorso manca di questa specificità, come nel caso di specie, non adempie alla sua funzione e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
La genericità impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche di un Ricorso Generico
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la Corte ha anche condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, specifici e giuridicamente fondati, per evitare di incorrere in sanzioni che si aggiungono all’esito negativo del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era caratterizzato da ‘estrema genericità’ e conteneva deduzioni non pertinenti, non essendo quindi idoneo a contestare efficacemente la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito la colpevolezza dell’imputato?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di natura procedurale che impedisce ai giudici di esaminare le ragioni sostanziali del ricorso e, quindi, di pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 983 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 21/09/1989
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha conferma la sentenza del Tribunale di Palermo del 25 settembre 2020 che, all’esito giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni aggravate e, concesse le circostanze attenu generiche equivalenti alla contestata aggravante dei futili motivi, l’ condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte ci
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, che lamenta la violazione legge e il vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilità del reato di aggravate, è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericit prospetta deduzioni non pertinenti;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pr pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.