Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona la genericità degli appelli
Quando si presenta un appello contro una decisione giudiziaria, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una formulazione vaga o ripetitiva. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze legali ed economiche di un’impugnazione presentata senza rispettare i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua contestazione riguardava il trattamento sanzionatorio, ovvero la pena che gli era stata inflitta. L’appellante riteneva che la sanzione non fosse adeguata, riproponendo le sue argomentazioni davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha preso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la pena fosse giusta o meno. La Corte si è fermata a un esame preliminare, concludendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni della declaratoria di ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che il motivo del ricorso era “generico e meramente riproduttivo” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi e specifici argomenti di diritto per contestare la sentenza precedente, ma si è limitato a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dal giudice di secondo grado. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione gli errori di diritto commessi nella decisione impugnata, e non può limitarsi a una generica lamentela.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Come di consueto in questi casi, il ricorrente è stato obbligato a pagare le spese del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: La Corte ha inoltre condannato l’appellante a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione si basa sul principio, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, secondo cui tale pagamento è dovuto quando la causa di inammissibilità è attribuibile a una colpa del ricorrente. Presentare un ricorso palesemente generico e ripetitivo costituisce, secondo la giurisprudenza, una condotta colposa che giustifica l’applicazione di questa ulteriore sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce quindi un importante monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e fondato, non un tentativo dilatorio o privo di argomentazioni giuridiche solide.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Il proponente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è automatica in caso di inammissibilità?
No, non è automatica. La Corte la dispone quando ritiene che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000 citata nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44805 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzional:orio già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagin della motivazione);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del riCorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
re
Il Presidente