Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre uno spunto di riflessione fondamentale sul concetto di ricorso inammissibile e sulle severe conseguenze che derivano dalla sua genericità. L’ordinanza in esame evidenzia come un’impugnazione vaga, soprattutto se segue una rinuncia ai motivi di appello, non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche sanzioni economiche per il proponente.
I Fatti del Caso: dalla Rinuncia al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’aspetto peculiare della vicenda risiede nel fatto che il ricorso è stato considerato dalla Suprema Corte come “genericamente proposto” in relazione a un’avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità. In pratica, dopo aver rinunciato a contestare specifici punti della decisione di secondo grado, la parte ricorrente ha tentato di adire la Cassazione con un atto che i giudici hanno ritenuto privo della necessaria specificità.
La Decisione della Corte: le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha preso una decisione netta e conforme alla sua giurisprudenza consolidata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice formalità, ma produce effetti concreti e gravosi per chi l’ha proposto.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione. In secondo luogo, e in aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il lavoro della giustizia.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve indicare in modo chiaro e preciso quali parti del provvedimento impugnato si contestano e per quali ragioni giuridiche. Un’impugnazione che si limita a critiche vaghe, generiche o astratte, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza precedente, non assolve alla sua funzione. Nel caso di specie, la genericità è stata ritenuta ancora più evidente alla luce della precedente rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, rendendo il ricorso privo di un solido fondamento critico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni difensore e per chiunque intenda impugnare una decisione giudiziaria. La redazione di un ricorso non può essere un’attività superficiale. È necessario un esame approfondito della sentenza da impugnare e l’elaborazione di censure specifiche, pertinenti e giuridicamente argomentate. Ignorare questi requisiti non solo impedisce al giudice di entrare nel merito della questione, vanificando la possibilità di ottenere una riforma della decisione, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La declaratoria di un ricorso inammissibile rappresenta, quindi, non solo una sconfitta processuale, ma anche un costo tangibile che sottolinea l’importanza della diligenza e della precisione nell’esercizio del diritto di difesa.
Cosa succede quando un ricorso viene giudicato generico?
Quando un ricorso è ritenuto generico, la Corte lo dichiara inammissibile, il che significa che non viene esaminato nel merito e viene respinto senza alcuna discussione sul contenuto della causa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la precedente rinuncia ai motivi di appello è stata rilevante in questo caso?
La precedente rinuncia ai motivi di appello ha reso ancora più evidente la genericità del ricorso in Cassazione, poiché l’atto di impugnazione non poteva più basarsi su quelle specifiche contestazioni che erano già state abbandonate in precedenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 17/08/1975
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
,…-vviso alle parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame o dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024