Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, è fondamentale che questa sia redatta con precisione e chiarezza. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una formulazione generica e non supportata da argomentazioni concrete. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze negative di un ricorso privo di specificità, che porta non solo alla conferma della condanna ma anche a sanzioni economiche aggiuntive per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di furto. L’imputato era stato sorpreso mentre si appropriava di una lunga lastra di ferro zincato, di circa 15-20 metri, appena staccata dal parapetto del tetto di un edificio scolastico. Sulla base di questa pacifica circostanza, i giudici di primo grado e, successivamente, la Corte d’Appello, avevano emesso una sentenza di condanna, ritenendo pienamente integrata l’ipotesi di reato contestata. Questa doppia affermazione di responsabilità, nota come ‘doppia conforme’, costituiva una solida base per la condanna.
Il Ricorso alla Corte di Cassazione
Nonostante le due sentenze conformi, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini del tutto generici e assertivi. I motivi presentati non erano accompagnati da specifiche indicazioni delle ragioni di diritto o dei dati di fatto che avrebbero dovuto sostenerli. In sostanza, il ricorrente si è limitato a contestare la decisione senza fornire una critica analitica e puntuale delle argomentazioni che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della propria sentenza.
La Valutazione del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato come i motivi fossero ‘assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni’. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve coniugare le richieste con le ragioni giuridiche e fattuali che le supportano, cosa che in questo caso non è avvenuta. La mancanza di una critica costruttiva e dettagliata alle motivazioni della sentenza impugnata ha reso l’atto del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ribadito che la motivazione della Corte d’Appello era logica, congrua e corretta dal punto di vista giuridico. Essa aveva dato atto in modo chiaro della responsabilità dell’imputato sulla base dei fatti accertati. Poiché il ricorso non è stato in grado di evidenziare vizi di legittimità concreti, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. La decisione si fonda sul principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso generico non permette di svolgere tale controllo.
Le conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del proponente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate, che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, argomentati e giuridicamente fondati.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Secondo l’ordinanza, un ricorso privo di motivi specifici, che non articola ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle richieste e non critica analiticamente la sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non entra nel merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in tremila euro da versare alla cassa delle ammende.
Perché la Corte ha confermato la decisione precedente senza riesaminare i fatti?
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica e congrua, e ha evidenziato che la sentenza di primo grado e quella d’appello erano giunte alla stessa conclusione (‘doppia conforme’). Il ricorso, essendo generico, non ha presentato elementi validi per contestare la legittimità o la logica di tali decisioni, impedendo un riesame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza o, comunque, carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità, avendo dato atto, in punto di responsabilità dell’imputato, a fronte di un atto di appello che verteva su tutti punti afferenti al trattamento sanzionatorio, della pacifica circostanza che l’odierno ricorrente è stato sorpreso mentre si stava appropriando di una lastra di ferro zincato della lunghezza di 15-20 metri appena staccata dal parapetto del tetto di un edificio scolastico., con un comportamento pienamente integrante -come già ricordato ancor più analiticamente dal giudice di primo grado, con una sentenza che, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, va a costituire un tutt’uno con quella oggi impugnata- l’ipotesi di reato contestata.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024