Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Quando un’impugnazione è formulata in modo generico o si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, il risultato non è solo una sconfitta processuale, ma anche una condanna economica per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
Il Caso in Esame: un Appello Respinto
Un imputato, dopo aver visto confermata la sua condanna dalla Corte d’Appello di Roma, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un’unica censura: la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Questa norma prevede la non punibilità per i reati considerati di “particolare tenuità del fatto”, una causa di esclusione della punibilità che tiene conto della scarsa gravità della condotta e dell’esiguità del danno.
Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel non riconoscergli questo beneficio. Tuttavia, la sua impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una valutazione puramente processuale, senza entrare nel merito della questione relativa all’art. 131-bis c.p.
La Genericità come Vizio Capitale
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nella natura del motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che la censura era “del tutto generica e meramente riproduttiva di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa” dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha individuato uno specifico errore di diritto commesso dal giudice precedente, ma si è limitato a ripetere le stesse lamentele, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a stimolare una revisione da parte della Corte di legittimità.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica in caso di inammissibilità, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), e serve a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano sul principio fondamentale secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere il fatto o riproporre le medesime argomentazioni difensive. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non evidenzia vizi specifici, ma si limita a manifestare un generico dissenso, non assolve a questa funzione.
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito “corretti argomenti giuridici” per rigettare la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis. Il ricorrente, nel suo atto, avrebbe dovuto contestare specificamente quegli argomenti, dimostrando perché fossero errati in punto di diritto, e non semplicemente ignorarli riproponendo la sua tesi. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo “generico” e, quindi, il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: la specificità è essenziale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario articolare motivi di impugnazione chiari, pertinenti e che si confrontino direttamente con la ratio decidendi della sentenza che si contesta. Proporre un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma espone anche a significative conseguenze economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era considerato del tutto generico e una semplice ripetizione di una doglianza già correttamente valutata e respinta dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’argomento centrale del ricorso?
L’argomento centrale era la censura per la mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, relativo alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024