Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Un’impugnazione non può basarsi su lamentele vaghe, ma deve individuare specifici errori di diritto. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile a causa della sua genericità venga respinto con una procedura accelerata, comportando conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Torino. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando, tra le altre cose, un vizio procedurale legato alla mancata traduzione di alcuni atti del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha optato per una procedura de plano, ovvero una decisione presa senza la necessità di un’udienza formale, data l’evidente infondatezza e genericità dei motivi addotti. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Il provvedimento chiarisce che i motivi proposti non erano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Più specificamente, la Corte ha qualificato l’impugnazione come una “devoluzione del tutto generica sul punto della mancata traduzione degli atti”.
Questo significa che il ricorrente si è limitato a sollevare una questione (la mancata traduzione) in modo vago e non circostanziato, senza specificare quali atti non fossero stati tradotti, quale pregiudizio concreto ne fosse derivato al diritto di difesa e quali norme procedurali fossero state violate. Nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, non sono ammesse contestazioni generiche. Chi impugna un provvedimento ha l’onere di articolare censure specifiche, chiare e pertinenti, dimostrando come l’errore del giudice inferiore abbia inciso sulla correttezza della decisione.
La genericità dei motivi, quindi, impedisce alla Corte di Cassazione di valutare nel merito la questione, rendendo di fatto il ricorso inammissibile e, di conseguenza, inutile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere un mero sfogo o una lamentela generica, ma deve essere un atto tecnico-giuridico preciso. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, scatta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, a cui si aggiunge una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, destinata alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o pretestuosi che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in maniera del tutto generica, in particolare riguardo alla presunta mancata traduzione degli atti, e non erano consentiti per la tipologia di sentenza impugnata.
Cosa significa che la decisione è stata presa ‘de plano’?
Significa che la Corte ha deciso con una procedura semplificata e rapida, senza necessità di udienza, poiché l’inammissibilità del ricorso era evidente fin da subito dalla lettura degli atti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
41.~.~NOME
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata trattandosi di devoluzione del tutto generica sul punto della mancata traduzione degli atti;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consiglieri relatore
Il Presid te