Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15516 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GELA il 06/09/1982
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il
difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all’art. 47 I. 26 luglio 1975, n.
354 (Ord. pen.) – oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, nel rigettare la richiesta di affidamento e nel concedere la detenzione domiciliare, fa riferimento: – ai precedenti
giudiziari e di polizia a carico della suddetta anche recenti; – alla non trascurabile gravità del fatto di cui alla pena in espiazione; – alla personalità della ricorrente
valutabile negativamente; – alle condizioni di salute che le impediscono di lavorare e prestare attività di volontariato risocializzante; – ai collegamenti con la criminalità
organizzata, di cui costituisce riprova il fatto che la stessa nell’agosto 2023, mentre si trovava a bordo della sua auto con il fratello, noto esponente del clan Madonia, insieme a quest’ultimo era attinta da colpi di arma da fuoco; – alla mancanza di revisione critica circa i fatti di reato commessi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che genericamente contesta detto iter motivazionale – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.