Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 22/06/1985
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 40467/24 LATINO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.
337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di
responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all’elemento soggettivo sono, oltre che generiche, aspecifiche, non misurandosi affatto con
gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza
sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato contestato, con
riferimento, in particolare, alla volontà del ricorrente di ostacolare l’attività
degli agenti e di sottrarsi all’inseguimento (v. pag. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. pag. 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025