Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Condanna alle Spese
Nel complesso mondo della giustizia, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una decisione. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le conseguenze negative, non solo processuali ma anche economiche, per chi intraprende questa via senza motivi solidi e specifici. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure mirate, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente ha tentato di portare la sua causa davanti alla Corte di Cassazione, sperando in una revisione del giudizio di responsabilità a suo carico. L’atto di impugnazione, tuttavia, non è riuscito a superare la fase di valutazione preliminare della Suprema Corte, venendo immediatamente bloccato.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile e le sue conseguenze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 settembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un livello procedurale, rilevando un vizio fondamentale nell’atto presentato dal ricorrente.
La Genericità come Vizio Capitale
Il motivo principale della decisione risiede nella natura del ricorso. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti fossero ‘generici e meramente riproduttivi’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi procedurali specifici della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già disattese nel grado precedente. Questo approccio è contrario ai requisiti tecnici del ricorso per cassazione, che esige motivi specifici, chiari e pertinenti.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. Come diretta conseguenza, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni Giuridiche della Condanna
La Corte ha motivato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria richiamando un principio consolidato, rafforzato da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Secondo tale principio, la condanna è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Nel caso di specie, la genericità e la natura riproduttiva del ricorso sono state considerate una chiara manifestazione di colpa, rendendo inevitabile l’applicazione delle sanzioni economiche.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non è una semplice riproposizione di un appello. Deve essere un atto tecnicamente preciso, fondato su motivi specifici che denuncino vizi di legittimità della sentenza impugnata. Presentare un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di una strategia processuale attenta e ponderata, affidata a professionisti in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti per un’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e semplicemente riproduttivo di motivi di censura che erano già stati valutati e respinti in modo adeguato dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche questioni giuridiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile evitare la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile?
Generalmente no. La Corte ha stabilito che la condanna è una conseguenza diretta, a meno che il ricorrente non dimostri di aver agito senza colpa. In questo caso, la presentazione di un ricorso generico è stata considerata una causa di inammissibilità colposa, giustificando la sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42925 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in merito al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disat con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alla luce del rito prescelto e d conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal responsabile della struttura (si veda pagi .2 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023