Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, possa portare non solo al rigetto, ma anche a significative conseguenze economiche per il proponente. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso specifici, dettagliati e pertinenti, che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato contestava l’affermazione della propria responsabilità penale, ritenendo che la pronuncia dei giudici di secondo grado fosse basata su un’errata valutazione delle prove e viziata dal punto di vista logico-giuridico.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto l’impugnazione ‘manifestamente infondata’. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse o meno colpevole, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di ricorso, giudicandolo inadeguato a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. L’unico motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente inammissibile’ ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Secondo gli Ermellini, l’atto era ‘del tutto generico e aspecifico’. In pratica, il ricorrente non ha specificato in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto che lo portavano a contestare la sentenza d’appello. Mancava un confronto diretto e critico con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado. Un ricorso efficace non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve ‘smontare’ punto per punto il ragionamento della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone gli errori e le lacune.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non ravvisando motivi per un esonero, ha disposto il pagamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto che deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘manifestamente infondato’, oltre che ‘del tutto generico e aspecifico’. Il ricorrente non ha specificato in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto della sua doglianza e non si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando i requisiti previsti dall’art. 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (qui fissata in 3.000,00 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che l’atto di impugnazione non identifica con precisione i punti della decisione che si contestano né le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della critica. Invece di un’analisi puntuale degli errori del giudice, si limita a una critica generale e vaga, inidonea a innescare un reale vaglio di legittimità da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 46)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
L’unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alc modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consi GLYPH e estensore GLYPH
Il Psiderte