Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’impugnazione redatta in modo vago o che solleva questioni non pertinenti rischia di essere dichiarata ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso precisi e pertinenti.
I Fatti del Caso: Dall’Appello sulla Pena al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. È fondamentale notare che l’appello iniziale non contestava la responsabilità penale dell’imputato, ma si limitava a criticare l’entità della pena inflitta.
Nonostante ciò, il successivo ricorso per Cassazione è stato fondato su una presunta mancata motivazione da parte della Corte d’Appello in relazione ai presupposti per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si tentava di reintrodurre nel giudizio di legittimità una discussione sulla colpevolezza, che però era già stata definita e non contestata nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Sanzioni Economiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché ha rilevato un vizio procedurale insuperabile.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi relativi al procedimento di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale: la genericità dei motivi di ricorso. Il ricorso è stato definito ‘del tutto genericamente proposto’ perché non articolava critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata. Il punto cruciale della motivazione risiede nel fatto che non si può contestare in Cassazione la mancata valutazione di profili sulla responsabilità (come quelli ex art. 129 c.p.p.) se questi non erano stati oggetto del precedente appello. Poiché l’appello si era concentrato esclusivamente sulla pena, qualsiasi doglianza relativa alla colpevolezza diventava inammissibile nel successivo grado di giudizio. La Corte, in pratica, afferma che il campo di indagine del giudice di legittimità è delimitato dai motivi specifici sollevati nelle fasi precedenti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: un ricorso inammissibile non è solo una strategia legale inefficace, ma anche un rischio economico concreto. È essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e coerenti con le questioni dibattute nei precedenti gradi di giudizio. Tentare di introdurre nuovi temi o formulare critiche vaghe porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione che può essere anche onerosa. La precisione e la coerenza argomentativa sono, quindi, requisiti indispensabili per un’efficace difesa tecnica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era formulato in modo del tutto generico e sollevava questioni sulla responsabilità penale (ex art. 129 c.p.p.) che non erano state oggetto del precedente appello, il quale si era limitato a contestare solo l’entità della pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘genericamente proposto’?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene motivi specifici e critiche puntuali contro la decisione impugnata, ma si limita a doglianze vaghe e non pertinenti, rendendolo così non idoneo a un esame nel merito da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36497 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in ordine alla mancata motivazione in relazione ai presupposti ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo devoluti in appello profili sulla responsabilità ma solo sulla pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025