Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo chiaro e specifico. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude l’esame nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la precisione negli atti giudiziari è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte Territoriale
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto appello alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza contro la decisione dei giudici di secondo grado che ne avevano affermato la responsabilità penale.
Il fulcro della questione, tuttavia, non risiede nei dettagli del reato contestato, ma nel modo in cui l’appello è stato formulato. La difesa ha tentato di contestare la sentenza d’appello, ma senza riuscire a colpire nel segno secondo i canoni richiesti dalla procedura penale.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente con una declaratoria di inammissibilità. I giudici supremi hanno rilevato che il motivo presentato era affetto da “genericità assoluta”.
La Mancanza di Specificità
Il ricorrente non ha adeguatamente spiegato quali fossero gli specifici vizi di motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione congrua e logica riguardo all’accertamento della responsabilità dell’imputato. Di fronte a una motivazione completa, il ricorso si è limitato a una critica vaga, senza individuare passaggi illogici o contraddittori nel ragionamento dei giudici di merito. Questa mancanza di specificità rende l’atto incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conseguenze Previste dalla Legge
La conseguenza diretta di questa decisione è l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Tale norma stabilisce che, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, il giudice impone il pagamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, il cui importo viene determinato in via equitativa. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e lineare. I giudici hanno ritenuto che il motivo unico di ricorso fosse completamente generico rispetto alla motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, aveva adeguatamente motivato la sua decisione sull’affermazione di responsabilità. Il ricorso, invece, non solo non confutava specificamente tali argomentazioni, ma non spiegava neppure quali fossero gli evidenti vizi logici o giuridici che avrebbero dovuto invalidare la sentenza. Di fronte a tale carenza argomentativa, il ricorso non può essere esaminato nel merito. Dall’inammissibilità deriva, per legge, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, quantificata in euro 3.000,00 in ragione delle questioni trattate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve analizzare criticamente la decisione, individuare i punti deboli e argomentare in modo puntuale e pertinente. Un ricorso vago e generico è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di una condanna economica per il ricorrente. Per i professionisti del diritto, questo rappresenta un monito costante a redigere atti difensivi accurati e tecnicamente ineccepibili, mentre per i cittadini sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa competente che sappia navigare le complesse regole del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘genericità assoluta’. L’appellante non ha spiegato in modo specifico le ragioni per cui la sentenza della Corte d’Appello sarebbe viziata, limitandosi a contestazioni vaghe che non affrontavano la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Cosa significa che la sentenza d’appello era ‘congruamente motivata’?
Significa che, secondo la Corte di Cassazione, i giudici d’appello avevano spiegato in modo adeguato e logico le ragioni della loro decisione sull’accertamento della responsabilità, rendendo quindi necessario, per un ricorso efficace, contestare puntualmente quelle specifiche motivazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 472 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1987
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento di responsabilità mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2024
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