Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 6713/2024, offre un importante monito sull’importanza della specificità e dell’argomentazione negli atti giudiziari. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile per la sua assoluta genericità, condannando il ricorrente a conseguenze economiche significative. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non basta lamentare un vizio, è necessario dimostrarlo con precisione.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per contestare la decisione dei giudici di merito.
L’Unico Motivo di Ricorso: un’Enunciazione senza Argomenti
Il ricorso si fondava su un unico motivo: la presunta “violazione di legge nonché la mancanza e apparenza della motivazione” della sentenza impugnata. Si tratta di un vizio classico, spesso invocato davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, il problema non risiedeva nel tipo di vizio denunciato, ma nel modo in cui è stato presentato. Il ricorrente si è limitato a enunciare tale motivo, senza fornire alcun supporto argomentativo. Non ha indicato quali fossero le incongruenze, le lacune o i profili critici specifici della motivazione della Corte d’Appello. In pratica, ha lanciato un’accusa senza spiegarne le ragioni.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. Il collegio ha qualificato il motivo di ricorso come affetto da “assoluta genericità e manifesta infondatezza”. La decisione sottolinea una distinzione cruciale: un conto è “enunciare” un vizio, un altro è “argomentarlo”. Per la Corte, il ricorso non superava la soglia minima per poter essere esaminato nel merito. Di conseguenza, è stato dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Nella sua sintetica ma chiarissima motivazione, la Suprema Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione che si contesta. Il giudice di legittimità non può e non deve ricercare autonomamente le ragioni del ricorrente. È onere di chi impugna un provvedimento indicare con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La mancanza di questa specificità rende il motivo di ricorso vago, generico e, pertanto, inidoneo a innescare una valutazione di merito. Questa rigidità formale non è un mero puntiglio procedurale, ma una garanzia di serietà e funzionalità del sistema giudiziario, che evita alla Corte di Cassazione di dover esaminare impugnazioni esplorative o pretestuose.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente. La lezione è perentoria: nel processo, e in particolare davanti alla Corte di Cassazione, la forma è sostanza. Un’impugnazione deve essere un atto chirurgico, capace di individuare con precisione i vizi del provvedimento e di argomentarli con logica e coerenza. In caso contrario, il risultato non sarà solo il rigetto, ma anche una pesante sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “assoluta genericità e manifesta infondatezza”, poiché il ricorrente si è limitato a enunciare un motivo di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione) senza argomentarlo né indicare specifiche incongruenze o critiche alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che il vizio è stato “meramente enunciato e non argomentato”?
Significa che il ricorrente ha solo menzionato il tipo di errore che, a suo dire, inficiava la sentenza (l’enunciazione), ma non ha fornito alcuna spiegazione, analisi o critica concreta per dimostrare l’effettiva esistenza di tale errore (l’argomentazione).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6713 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibi per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia la violazione di legge nonché mancanza e apparenza della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critic della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigIie – rà estensore
Il P esidente