Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME e di NOME;
ritenuto che entrambi i ricorsi – articolati in due motivi in punto di prova d penale responsabilità, con riferimento alla attendibilità delle dichiarazion persona offesa ed alla configurabilità delle circostanze aggravanti contes sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifi che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazi delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al si del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verifica coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valu da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamen sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, COGNOME, Rv. 230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282508; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 270220), le ragioni del loro convincimento su tutti i pr denunciati (si veda, in particolare, pagg. 3 – 6);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.