Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore tecnico e una precisione argomentativa che non lasciano spazio a improvvisazioni. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare non da un errore sul merito della questione, ma da vizi procedurali insormontabili come la genericità e la violazione del principio di autosufficienza. Analizziamo questa ordinanza per comprendere gli errori da evitare e i principi da rispettare nel giudizio di legittimità.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’amministratore di una società avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per l’utilizzo di fatture ritenute false. I motivi del suo ricorso in Cassazione si concentravano principalmente su due punti: la presunta mancanza di prove documentali che attestassero la sua qualifica di rappresentante legale e la contestazione sulla falsità delle fatture.
L’appellante sosteneva che non vi fosse prova certa del suo ruolo e che la Corte di merito avesse errato nel non acquisire le fatture in questione. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste doglianze sono state presentate ha determinato l’esito del giudizio prima ancora di entrare nel vivo delle questioni.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione del se l’imputato fosse o meno colpevole, ma sulla constatazione che l’atto di impugnazione era stato redatto in modo errato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Autosufficienza e Correlazione, Pilastri Ignorati
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale, che il ricorrente aveva completamente ignorato.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato una pedissequa ripetizione delle doglianze già esposte in appello. Non vi era alcun confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente riproporre gli stessi argomenti, ma è necessario dimostrare perché la decisione del giudice di secondo grado sia errata, dialogando direttamente con le sue argomentazioni. Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva elencato dati precisi (provenienti da accertamenti e dalle stesse dichiarazioni dei redditi firmate dall’imputato) per dimostrare il suo ruolo di rappresentante legale, ma il ricorso ha ignorato questi elementi.
In secondo luogo, è stato violato il principio di autosufficienza. Questo principio impone che il ricorso debba contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere senza dover consultare altri documenti. Il ricorrente si era limitato a menzionare atti e a criticare la mancata acquisizione di fatture senza, tuttavia, trascriverli integralmente o allegarli. Tale mancanza rende il motivo di ricorso generico e non specifico, impedendo di fatto alla Corte di valutare la fondatezza della critica.
Conclusioni: Una Lezione Pratica per i Ricorrenti
L’ordinanza in esame è un monito severo sull’importanza della tecnica redazionale nel ricorso per Cassazione. La decisione evidenzia che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere specifico, correlato alle ragioni della sentenza impugnata e autosufficiente. Ripetere genericamente le proprie ragioni, senza un confronto puntuale con la decisione del giudice precedente e senza fornire tutti gli elementi di valutazione, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni procedurali, tra cui la genericità dei motivi, la violazione del principio di autosufficienza (cioè quando non contiene tutti gli elementi per essere deciso senza consultare altri atti) e la mancata correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le argomentazioni precedenti.
Cosa significa il ‘principio di autosufficienza’ in un ricorso?
Significa che il ricorso deve essere completo in sé stesso. La parte che impugna un provvedimento deve riportare integralmente o allegare gli atti specifici su cui si fonda la sua critica, in modo che la Corte di Cassazione possa valutare la doglianza senza dover ricercare documenti in altri fascicoli.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la pedissequa ripetizione delle doglianze d’appello, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza che si impugna, rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, che ha depositato conclusioni, in ordine a vizi di motivazione ed alla violazione del principio di cui al brocardo in dubio pro reo è inammissibile.
Quanto alla dedotta mancanza di prove documentali della qualifica di rappresentante legale del ricorrente si tratta della pedissequa ripetizione RAGIONE_SOCIALE medesime doglianze dedotte in appello senza alcun concreto confronto con la sentenza che elenca i dati emergenti dagli accertamenti di pg o della RAGIONE_SOCIALE e da altri documenti tra cui le stesse dichiarazioni dei redditi sottoscritte dall’imputato quale rappresentante. E non basta sostenere in tali casi che sarebbe insufficiente quanto riferito dagli operanti e tanto più quanto risultante dalla dichiarazioni dei redditi. In tal caso non emerge una reale deduzione di travisamento, che ricorre quanto si rappresenti un dato in realtà non riportato in una prova (oltre che nei casi di omissione di una prova sussistente), bensì emerge una mera personale interpretazione e rivalutazione di dati, per giunta alquanto inequivoci, disponibili anche in ragione del rito speciale prescelto. Come tale inammissibile, oltre che priva di ogni necessaria allegazione atteso che come noto in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pu richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01).
Quanto alle censure sulla ritenuta falsità di fatture, e alla mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE stesse emerge nuovamente una critica meramente rivalutativa del merito, oltre che aspecifica per il mancato confronto con l’integrale motivazione in relazione in particolare alla evidenziazione del carattere di cartiera della società emittente le fatture già mai fatto oggetto di contrapposte deduzioni difensive in sede di appello. Laddove come noto i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425). Peraltro, a smentire ulteriormente le deduzioni di fatto, risulta in sentenza, senza alcuna specifica contestazione, che le fatture furono comunque rinvenute presso i soggetti emittenti ed utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE per l’esposizione di elementi passivi fitti come emergente dai dati inseriti dalla stessa società nello spesometro e dalle dichiarazioni dei redditi ( pag. 6 della sentenza impugnata)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende.
Così deciso il 26.1.2024