Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica e non generica. Il caso in esame dimostra come la presentazione di un ricorso inammissibile non solo impedisca una revisione nel merito della sentenza, ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 11 maggio 2023. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. L’oggetto della contestazione si concentrava principalmente sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge, rendendolo inadatto a provocare un nuovo esame del caso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su più ragioni concorrenti, tutte riconducibili a vizi formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
Marcata Genericità dell’Impugnazione
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella “marcata genericità” con cui il ricorso contrastava il giudizio di responsabilità. Invece di sollevare critiche puntuali e argomentate contro le specifiche motivazioni della sentenza d’appello, l’impugnazione si limitava a contestazioni vaghe. La legge processuale richiede che chi impugna una sentenza indichi chiaramente quali parti della decisione contesta e per quali ragioni giuridiche, cosa che in questo caso non è avvenuta.
La Contestazione sull’Art. 131 bis c.p.
Il secondo punto critico riguardava la contestazione sulla mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto. Secondo la Cassazione, il giudizio di merito della Corte d’Appello su questo punto era stato “argomentato senza incorrere in vizi logici o giuridici”. Il ricorso non è riuscito a dimostrare l’esistenza di tali vizi, limitandosi a riproporre una valutazione diversa senza evidenziare errori nel ragionamento dei giudici di secondo grado. La Corte Suprema ha inoltre specificato che anche una memoria successiva, trasmessa alla cancelleria, non poteva sanare i difetti originari, poiché l’inammissibilità del ricorso principale travolge ogni atto successivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è necessario articolare critiche precise, tecniche e fondate su vizi logici o violazioni di legge. In secondo luogo, evidenzia i rischi delle impugnazioni “fai-da-te”, specialmente in sedi complesse come la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso efficace richiede competenza tecnica per evitare di incorrere in declaratorie di inammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la mancata revisione della condanna, che diventa definitiva, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche che possono essere onerose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile per due ragioni principali: la marcata genericità con cui contestava il giudizio di responsabilità e il fatto che la critica alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. non evidenziava vizi logici o giuridici nella decisione della corte precedente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Una memoria presentata dopo il ricorso può sanare i suoi difetti?
No, la Corte ha specificato che l’inammissibilità dell’impugnazione originaria travolge e rende inefficaci anche le ulteriori censure proposte con una memoria successiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45344 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 26/02/1970
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
R.G.N. 13786/24
COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni, atteso che l’impugnazione, oltre ad essere proposta personalmente dal ricorrente, contrasta in termini di marcata genericità il giudizio di responsabilità malgrad l’intervenuta rinunzia ai relativi motivi appello e contesta la mancat applicazione della esimente di cui all’art. 131 bis cp il cui giudizio di merito contro, appare argomentato senza incorrere in vizi logici o giuridici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che la inammissibilità dell’impugnazione originaria travolge le ulteriori censur proposte con la memoria trasmessa alla cancelleria, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr ‘dente