Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERIGNOLA il 31/07/1997
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso ripropone in questa sede, nel
prisma della violazione di legge, il tema della qualificazione giuridica del ribadendo che la violenza non fosse diretta all’impossessamento dell’au
osservato che la questione ha già trovato corretta soluzione giuridica a pg. 7
l’osservazione per cui la formulazione dell’art. 628 cod. pen., ed in parti della disgiuntiva ‘o’, indica che la violenza, in via alternativa, può esser
finalizzata alla impunità, oltre che all’impossessamento;
osservato che neanche il secondo motivo (sull’applicabilità dell’art. 162-c
pen.) è consentito, poiché basato sulla premessa di una valutazione fattuale ordine all’effettività e sufficienza del risarcimento) che non può essere og
di riconsiderazione in questa sede, in quanto non manifestamente illogica t.
ritenuta infine la manifesta infondatezza dell’ultimo motivo, in quanto i
provvedimento impugnato ha giustificato in maniera del tutto adeguata l mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025