Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Conferma la Condanna
Presentare un ricorso in sede legale richiede precisione e specificità. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma può anche comportare conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso ritenuto eccessivamente generico e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Misura della Pena
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma la determinazione del trattamento punitivo, ossia la quantità di pena inflitta. Il ricorrente, attraverso un unico motivo di appello, lamentava la severità della sanzione decisa dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura del motivo presentato. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse formulato in termini di “estrema genericità”, una critica vaga e non supportata da argomentazioni specifiche in grado di scalfire la logica della sentenza impugnata. In ambito processuale penale, non è sufficiente lamentare una decisione; è necessario indicare con precisione le ragioni di diritto o di fatto per cui si ritiene che il giudice precedente abbia errato.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta automaticamente due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha fissato tale somma in tremila Euro.
Le Motivazioni: Perché il Motivo d’Appello è stato Ritenuto Generico?
La Corte di Cassazione ha analizzato la sentenza d’appello e ha concluso che essa era ben motivata, coerente e non illogica. I giudici di secondo grado avevano giustificato la pena inflitta, discostandosi dal minimo edittale, sulla base della “gravità del fatto”. In particolare, avevano dato rilievo alla “significativa rilevanza ponderale dello stupefacente detenuto”. Di fronte a una motivazione così puntuale, il ricorso si limitava a una critica generica, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Questa mancanza di specificità ha reso il motivo d’appello sterile e, di conseguenza, ha portato alla declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque si approcci a un’impugnazione in sede penale. La redazione di un ricorso non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve consistere in una critica puntuale, argomentata e specifica, in grado di evidenziare i vizi logici o giuridici della decisione impugnata. La genericità non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa e del dialogo tra le parti e il giudice.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo presentato era di “estrema genericità”. Contestava la determinazione della pena in modo vago, senza fornire argomentazioni specifiche capaci di mettere in discussione la logica della sentenza impugnata.
Come ha giustificato la Corte d’Appello la pena inflitta, superiore al minimo di legge?
La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione di applicare una pena superiore al minimo edittale basandosi sulla gravità del fatto, in particolare sulla “significativa rilevanza ponderale dello stupefacente detenuto”, ritenendo tale motivazione sufficiente e non illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la rel9zione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo addotto, prospettato peraltro termini di estrema genericità, inerisce alla determinazione del trattamento punitivo, contrast malgrado la sentenza impugnata, nel suo complessivo portato argomentativo, si rivela coerentemente focalizzata sulla gravità del fatto ( per la significativa rilevanza ponderale stupefacente detenuto) così da risultare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto e dunque immune da censure prospettabili in questa sede quanto alla valutazione di merito resa nel distaccarsi dal minimo edittale;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.