Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Motivo di Appello Generico
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un momento cruciale che richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano adeguatamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione.
Il Fatto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva. Secondo la difesa, tale aggravante non sarebbe dovuta essere applicata.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo proposto e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del motivo: è stato giudicato “del tutto generico e aspecifico”. Il ricorrente, infatti, non ha puntualizzato le ragioni di doglianza né in fatto né in diritto. Soprattutto, ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, che aveva già affrontato e motivato ampiamente la questione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la sentenza di secondo grado aveva correttamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante della recidiva. Questa valutazione si basava sui numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato. Secondo i giudici di merito, tali precedenti non erano semplici episodi isolati, ma indicativi di una “scelta di vita volontaria e consapevole”, che dimostrava un’accresciuta pericolosità sociale del soggetto.
La Suprema Corte ha ribadito che una simile valutazione, essendo una ponderata analisi di merito basata su elementi concreti, non è sindacabile in sede di legittimità. Pertanto, un ricorso che non contesta specificamente questo percorso logico-giuridico, ma si limita a una critica generica, non può superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non emergendo ragioni di esonero, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Questa decisione rafforza un principio fondamentale: ogni impugnazione deve essere supportata da motivi specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione che si intende contestare. In caso contrario, il rischio non è solo il rigetto, ma anche un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla recidiva, è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione del tutto generico e aspecifico, in quanto non specificava le ragioni di fatto e di diritto della contestazione e non si confrontava con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era la giustificazione della Corte d’Appello per l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello aveva motivato la sussistenza della recidiva sulla base dei numerosi precedenti specifici dell’imputato, considerandoli indicativi di una scelta di vita volontaria e consapevole che dimostrava una sua accresciuta pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 12)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch l’unico motivo proposto in tema di recidiva è del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha motivatamente ritenuto la sussistenza della detta circostanza aggravante soggettiva sulla scorta dei numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato quali, avuto riguardo alla commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una scelta di vita volontaria e consapevole con conseguent accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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