Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve essere fatto con rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo, ritenuto responsabile in primo e secondo grado per i reati di furto in abitazione e di violazione delle prescrizioni legate alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale e vizi nella motivazione della sentenza.
I Requisiti dell’Appello e il verdetto di ricorso inammissibile
Il ricorrente ha contestato sia l’affermazione della sua responsabilità sia il trattamento sanzionatorio ricevuto. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere ogni possibilità di discussione nel merito. Il motivo? L’appello è stato giudicato “estremamente generico e indeterminato”.
Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti fondamentali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore in modo vago; è necessario spiegare puntualmente perché la decisione del giudice precedente sarebbe sbagliata, citando prove, testimonianze o argomentazioni giuridiche precise. Il mancato rispetto di questa regola ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso non forniva alcun elemento concreto su cui basare la censura. Questa genericità ha impedito ai giudici della Cassazione di individuare i rilievi specifici mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La funzione della Corte di Cassazione, infatti, non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei giudici di merito. Se il ricorso non indica dove e come la legge sarebbe stata violata, la Corte non può intervenire.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Generico
La decisione finale è stata inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, gli è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali, che sono poste a garanzia dell’efficienza del sistema e della serietà delle impugnazioni. Un ricorso mal formulato non è solo inefficace, ma può diventare anche un costo significativo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è formulato in modo eccessivamente generico e indeterminato, non specificando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che criticano la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del caso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Quali erano le accuse originali per le quali l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di furto in abitazione e per la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31284 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione e del reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura d prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, è estremamente generico e indeterminato, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente