Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un’impugnazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una formulazione generica delle proprie doglianze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, evidenziando le conseguenze negative per chi non rispetta l’onere di specificità richiesto dalla procedura penale.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda giudiziaria trae origine da un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Avverso tale provvedimento, una parte proponeva ricorso per Cassazione, lamentando diversi aspetti della decisione, tra cui una presunta prescrizione. Il percorso del ricorso, tuttavia, si è interrotto prima ancora di poter entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su un’analisi del merito delle questioni (come la prescrizione), ma su un vizio preliminare e fondamentale: la genericità dei motivi presentati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due effetti principali. In primo luogo, ha precluso alla Corte l’esame di ogni altra questione, compresa quella relativa alla prescrizione, che è stata definita ‘assorbita’. In secondo luogo, ha fatto scattare una condanna economica a carico del ricorrente, a titolo sanzionatorio per aver attivato un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La motivazione della Cassazione è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale. I giudici hanno ritenuto il motivo di appello, così come riproposto in Cassazione, ‘manifestamente infondato’ perché ‘obiettivamente generico’. In altre parole, il ricorrente non si è confrontato in modo specifico e puntuale con le ragioni esposte nell’ordinanza impugnata. Invece di contestare punto per punto la logica giuridica del provvedimento della Corte d’Appello, ha presentato delle critiche vaghe, che non permettevano di individuare il reale errore che si intendeva denunciare. Questa mancanza di specificità rende l’impugnazione un atto processuale inutile e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Onere di Specificità e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un’importante lezione per chiunque intraprenda un’azione legale: ogni impugnazione deve essere supportata da motivi specifici, chiari e pertinenti. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una decisione giudiziaria. È necessario, invece, analizzare a fondo la motivazione del provvedimento impugnato e costruire delle censure che ne attacchino direttamente il percorso logico-giuridico. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto senza un esame nel merito, ma anche di subire una condanna al pagamento di spese e sanzioni, aggravando ulteriormente la propria posizione processuale ed economica.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano stati ritenuti ‘obiettivamente generici’ e non si confrontavano in modo specifico con le motivazioni dell’ordinanza impugnata, risultando così manifestamente infondati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Cosa è successo al motivo di ricorso relativo alla prescrizione?
Il motivo relativo alla prescrizione è stato ‘assorbito’, ovvero non è stato esaminato dalla Corte. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi ha reso superfluo l’esame di qualsiasi altra questione di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32962 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32962 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DADDATO COGNOME nato a CERIGNOLA il 30/11/1960
avverso l’ordinanza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8369/2025
. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello impugnata;
Esaminati i motivi dei ricorsi;
Ritenuti il motivo relativo alla inammissibilità dell’appello manifestamente infondato per così come il motivo di appello, obiettivamente generico e perché non si confronta con motivazione della ordinanza impugnata;
Ritenuto, di conseguenza, assorbito il motivo relativo alla prescrizione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.