Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità
Presentare un appello non è un atto da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine della procedura penale: la precisione e la specificità dei motivi sono requisiti essenziali per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile. Quando si contesta una sentenza, non è sufficiente lamentare genericamente un errore o un’omissione; è necessario articolare una critica puntuale e dettagliata. Vediamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso concreto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione nella decisione di secondo grado. Già la Corte d’Appello, nel suo provvedimento, aveva evidenziato la genericità dei motivi del gravame originario, dichiarandolo inammissibile. Inoltre, aveva escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data l’entità non trascurabile delle imposte evase.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso definitivamente inammissibile. La Corte ha ritenuto che anche il ricorso presentato in sede di legittimità fosse affetto dallo stesso vizio di genericità. L’appellante, infatti, non aveva contestato in modo specifico i rilievi di indeterminatezza mossi dalla Corte d’Appello, ma si era limitato a lamentare una mancata analisi dei motivi, ammettendo implicitamente che fossero stati esposti in modo “succinto”.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un consolidato principio giurisprudenziale. La Corte ha spiegato che, quando si accusa il giudice d’appello di aver omesso la valutazione di uno o più motivi, il ricorrente ha un onere ben preciso. Non basta affermare che un’analisi è mancata. È indispensabile:
1. Specificare il contenuto dell’impugnazione che si assume essere stata ignorata.
2. Dimostrare la decisività del motivo negletto, ovvero spiegare come e perché, se fosse stato esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
L’atto di ricorso deve contenere una “precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” da sottoporre a verifica. In altre parole, la Corte di Cassazione deve essere messa in condizione di comprendere la questione senza dover ricercare autonomamente gli atti dei gradi precedenti. L’incapacità del ricorrente di soddisfare questo onere trasforma inevitabilmente l’impugnazione in un ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche molto importanti. Chi intende impugnare una sentenza deve redigere un atto di gravame analitico, dettagliato e autosufficiente. Ogni critica alla decisione impugnata deve essere supportata da riferimenti precisi e da un’argomentazione chiara che ne dimostri la fondatezza e la rilevanza. Limitarsi a critiche vaghe o a una riesposizione sommaria delle proprie tesi equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’appellante non ha contestato specificamente i rilievi di indeterminatezza della Corte d’Appello e non ha illustrato in modo preciso i motivi che riteneva non fossero stati analizzati, violando l’onere di specificità richiesto dalla legge.
Qual è l’onere del ricorrente quando lamenta l’omessa valutazione di un motivo d’appello?
Il ricorrente ha l’onere di specificare il contenuto esatto del motivo di impugnazione che si assume sia stato trascurato dal giudice precedente e di dimostrarne la decisività, cioè spiegare perché il suo esame avrebbe potuto portare a una decisione differente.
Quali sono state le conseguenze per l’appellante?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME con cui si deducono vizi di motivazione è inammissibile; la Corte di appello pur dichiarando preliminarmente la inammbigbilità del gravame ha evidenziato la genericità dei motivi di appello e ha anche escluso la asserita – in quella sede – tenuità del fatto a fronte dell’ammontare nient’affatto ridotto delle imposte evase. Rispetto a tale motivazione il ricorso appare generico atteso che da una parte non si contestano specificamente i rilievi di indeterminatezza dei motivi attraverso la illustrazion precisa degli stessi e nel contempo si lamenta la mancata analisi dei medesimi sempre evitando ogni relativa illustrazione ma piuttosto ammettendo che gli stessi siano stati “succintamente” motivati sempre evitando qualsiasi specifica illustrazione in proposito. Nonostante il noto principio per cui in tema di ricors per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ri contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 – 02
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.