Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Corte Suprema ci ricorda che la mancanza di questi elementi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme un caso emblematico che illustra l’importanza di formulare motivi di ricorso chiari e pertinenti.
I fatti del caso
Un cittadino ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 18 marzo 2024. Il ricorso era volto a contestare la decisione del giudice di secondo grado. Tuttavia, l’atto presentato è stato sottoposto al vaglio preliminare della Suprema Corte per valutarne l’ammissibilità.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità dei motivi. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo di una vera e propria censura nei confronti della decisione della Corte d’Appello. Mancava, infatti, una chiara correlazione tra le ragioni esposte nel provvedimento impugnato e le argomentazioni poste a fondamento del ricorso stesso.
L’appellante, in sostanza, non ha adempiuto all’onere di specificità, ignorando le affermazioni contenute nella sentenza di secondo grado e limitandosi a formulare critiche astratte. Questo comportamento processuale, come sottolineato dalla Corte, fa sì che l’atto di impugnazione cada inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono confrontarsi direttamente e puntualmente con le argomentazioni della decisione che si intende impugnare. Il ricorrente ha il dovere di indicare in modo specifico quali parti della sentenza ritiene errate e perché. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati o la formulazione di critiche vaghe non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un precedente giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della questione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione non è un optional. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo astratto. La mancata osservanza di questo principio fondamentale comporta non solo il rigetto dell’istanza, ma anche un aggravio di costi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua genericità, in quanto era privo di una critica specifica e correlata alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per vizio di aspecificità di un ricorso?
Si intende un difetto dell’atto di impugnazione che si verifica quando i motivi non indicano in modo chiaro e specifico la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente, rendendo l’atto vago e astratto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1435 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il 09/04/1968
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Domenico
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto privo di effettiva censura . ei confron i della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità di moti manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affe ‘mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, i. 34270 dE 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:: , ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell ì Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024