Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 46302 del 2023, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione mal formulata. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile non per ragioni di merito, ma per vizi procedurali gravi, ribadendo principi fondamentali per chi intende adire il giudice di legittimità. Questo caso sottolinea l’importanza di redigere motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando di introdurre questioni nuove in Cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. La parte ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava delle criticità che si sono rivelate fatali per il suo accoglimento.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della parte, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione evidenzia come un errore nella tecnica di redazione del ricorso possa precludere l’accesso alla giustizia di legittimità e comportare sanzioni economiche.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, entrambi legati alla corretta formulazione dei motivi di ricorso.
Genericità Assoluta dei Motivi
Il primo e più importante vizio riscontrato è stata la “genericità assoluta” del motivo dedotto. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare puntualmente le ragioni esposte dai giudici di secondo grado, il ricorso si è limitato a formulazioni vaghe e astratte. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il ricorso per cassazione deve essere un atto di critica vincolata, mirato a smontare specifici passaggi logico-giuridici della decisione impugnata, e non una generica riproposizione delle proprie tesi.
L’Introduzione di Questioni Nuove in Sede di Legittimità
Un secondo errore fatale è stato quello di introdurre, per la prima volta in Cassazione, una questione che non era stata oggetto del giudizio di appello. Nello specifico, il ricorrente ha tentato di sollevare un punto relativo all'”accertamento della materialità del fatto”. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non riesamina i fatti del processo, ma valuta solo la corretta applicazione del diritto. Introdurre elementi di fatto nuovi in questa sede è proceduralmente inammissibile, poiché altera l’oggetto del giudizio, che è circoscritto alle questioni già devolute al giudice d’appello.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche e la Lezione per i Ricorrenti
La decisione in commento è un monito importante. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specializzazione tecnica. Non è sufficiente avere ragione nel merito, ma è indispensabile saper articolare le proprie censure nel rispetto delle rigide regole procedurali. La genericità e l’introduzione di motivi nuovi sono errori che portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Pertanto, è cruciale che l’atto di impugnazione si concentri esclusivamente sulla critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, senza deviare su questioni non trattate nei gradi precedenti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La ragione principale è stata la genericità assoluta del motivo di ricorso, che non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quale errore procedurale ha commesso il ricorrente presentando il ricorso in Cassazione?
Il ricorrente ha introdotto per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, relativa all’accertamento della materialità del fatto, che non era stata oggetto del giudizio di appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46302 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
. d ato avviso alle Darti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, tra cui non rientrava l’accertamento della materialità del fatto, che viene ora per la prima volta dedotto in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023