Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con importanti conseguenze per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti dell’impugnazione e le ragioni che ne determinano il fallimento.
Il Contesto Processuale: dal Giudizio d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi. Il primo motivo contestava la valutazione della Corte d’Appello in merito alla sussistenza di una condotta dolosa, sostenendo una versione difensiva differente. Il secondo motivo, invece, riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerate un elemento fondamentale per mitigare la sanzione penale.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una posizione netta, dichiarandolo inammissibile in toto. La decisione si fonda su una critica serrata alla modalità con cui i motivi sono stati formulati, evidenziando una carenza strutturale che ne ha impedito l’analisi nel merito. Questa pronuncia ribadisce principi consolidati della procedura penale in materia di impugnazioni.
Genericità dei Motivi e Ripetitività delle Argomentazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla sussistenza del dolo, i Giudici di legittimità hanno osservato come le argomentazioni del ricorrente fossero “del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi”. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una “motivazione completa ed esaustiva” sulla ricostruzione dei fatti. Proporre nuovamente le stesse tesi, senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità.
Il Ricorso Inammissibile sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la valutazione su tali circostanze costituisce un “apprezzamento riservato al merito”. La Corte d’Appello aveva già compiutamente motivato il diniego, basandosi su elementi concreti come la gravità del fatto e i precedenti penali a carico dell’imputato. La doglianza del ricorrente è stata quindi ritenuta generica, poiché non si confrontava specificamente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni: i Principi Giuridici alla Base della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si basa su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore istanza per riesaminare i fatti, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Motivi generici, che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte senza evidenziare vizi specifici, non assolvono a questa funzione.
In secondo luogo, le valutazioni di merito, come quelle sulla ricostruzione del fatto o sulla concessione delle attenuanti generiche, sono di competenza esclusiva dei giudici dei primi due gradi di giudizio, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e coerente, rendendo le critiche del ricorrente inammissibili.
Le Conclusioni: le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la proposizione di impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario. La decisione, pertanto, rappresenta un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e fondati su vizi concreti della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano considerati del tutto generici e una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione completa ed esaustiva.
Qual è stata la valutazione della Corte riguardo alla richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto inammissibili anche le censure sulle attenuanti generiche, poiché la loro concessione rientra in apprezzamenti di merito riservati ai giudici dei gradi precedenti. La Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione tenendo conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza di una condotta dolosa oppositiva, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente – articolati in due motivi – appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 4 della sentenza);
ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello – richiamandosi alla sentenza di primo grado – ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consi liere estensore GLYPH
Il Presidiente