Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la forma e la sostanza dei motivi sono fondamentali. Un’ordinanza recente ci ricorda una lezione cruciale: la genericità non paga, anzi, costa. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile, perché non sufficientemente dettagliato, possa portare non solo alla conferma della decisione precedente, ma anche a sanzioni economiche per l’appellante. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
Il Caso in Analisi
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte di Appello di Bari, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la valutazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, l’appellante riteneva che la pena inflitta fosse troppo severa e che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedergli una riduzione di pena sulla base di circostanze attenuanti non tipizzate dalla legge.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La ragione? Una “genericità assoluta”. Secondo i giudici supremi, il ricorso si limitava a lamentare la decisione della Corte d’Appello senza però argomentare in modo specifico e puntuale quali fossero i vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, i giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione congrua e logica sia sulla determinazione della pena sia sul diniego delle attenuanti. Il ricorso, invece, non spiegava perché tale motivazione sarebbe stata errata, limitandosi a una critica superficiale. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Le Conseguenze Economiche della Genericità
La dichiarazione di inammissibilità ha attivato le disposizioni dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma prevede che, in caso di ricorso inammissibile, il proponente venga condannato a sostenere le spese del procedimento. Ma non è tutto. La Corte ha anche condannato l’appellante al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti. La somma è stata ritenuta equa in considerazione delle questioni sollevate, evidenziando come un’impugnazione infondata abbia un costo tangibile.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie lamentele, ma deve consistere in una critica mirata e argomentata della sentenza che si intende impugnare. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse completa e coerente. L’appellante, invece, non ha adempiuto al suo onere di indicare le ragioni specifiche per cui tale motivazione sarebbe stata viziata. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel suo ragionamento. La mancanza di questo confronto critico con la sentenza impugnata ha reso il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, specialmente in sede di legittimità, deve essere specifico, pertinente e tecnicamente ben formulato. Impugnare una sentenza con motivi generici o astratti non solo è un’azione destinata al fallimento, ma espone anche a significative conseguenze economiche. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: la preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della decisione precedente, evidenziandone con precisione i punti deboli. In assenza di ciò, il rischio di un ricorso inammissibile è molto più di una semplice eventualità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto affetto da ‘genericità assoluta’, in quanto non spiegava in modo specifico le ragioni per cui la motivazione della sentenza della Corte d’Appello sarebbe stata viziata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa contestava l’appellante riguardo alla sentenza della Corte d’Appello?
L’appellante contestava il trattamento sanzionatorio ricevuto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato congruamente su entrambi i punti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3568 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3568 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SPONGANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG. NUMERO_DOCUMENTO/25
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità -del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
iere estensore Il C