Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Genericità dei Motivi
Nel complesso mondo della procedura penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, una fase cruciale dove ogni dettaglio può fare la differenza. Tuttavia, per accedere a questo esame di legittimità, è indispensabile che l’atto di impugnazione rispetti rigorosi criteri di specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo precluda la discussione nel merito, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla gestione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, il motivo di ricorso si concentrava sulla presunta mancata concessione di tali attenuanti.
Tuttavia, un’attenta analisi del percorso processuale ha rivelato una realtà diversa: le attenuanti generiche erano già state concesse dal Tribunale di primo grado. Inoltre, in sede di appello, non era stata sollevata alcuna censura specifica riguardo alla loro estensione, giudicata inferiore al massimo previsto dalla legge (un terzo della pena). Di fronte alla Corte di Cassazione, il ricorso si limitava a una doglianza generica, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’appello deve contenere motivi specifici e pertinenti. Non è sufficiente presentare una critica vaga; è necessario instaurare un dialogo critico con la decisione che si intende impugnare, evidenziandone i presunti errori logici o giuridici. La mancanza di questa correlazione tra le ragioni della decisione appellata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione rende il ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte si sono concentrate interamente sul vizio della “genericità dei motivi”. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse privo di una “effettiva censura”, poiché ignorava completamente il fatto che le attenuanti generiche fossero già state riconosciute in primo grado. L’atto di impugnazione non può prescindere da quanto già stabilito e argomentato nei gradi di giudizio precedenti.
Citando un proprio precedente (sentenza n. 34270/2007), la Cassazione ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato fa cadere il ricorso nel vizio di aspecificità.
In virtù di questa inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e un confronto puntuale con la sentenza che si contesta. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo concreto per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa, che si esercita attraverso un’argomentazione logica, coerente e pertinente. Per evitare esiti sfavorevoli, è essenziale analizzare a fondo la decisione impugnata e costruire motivi di ricorso che ne mettano in discussione le fondamenta in modo chiaro e diretto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero quando i motivi non sono specifici e non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che le ragioni presentate sono vaghe, non criticano punti specifici della sentenza precedente e non indicano la correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle dell’atto di impugnazione, ignorando le affermazioni del provvedimento che si contesta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAP011
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è nishibes. generico in quanto privo di effettiva censura,avendo la Corte di appello evidenziato come le stesse fosser state già concesse da parte del Tribunale; che in ordine alla loro limitata estensione (infe al terzo) nessuna censura era stata formulata in sede di gravame; che, infatti, il ricor inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di’ euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.