Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLFETTA il 22/07/1984
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che con sentenza del 21/02/2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sente emessa dal Gip del Tribunale di Bari in data 14/06/2021 di condanna di NOME COGNOME
di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il delitto di cu
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comma 1, d.P.R. 309 del 1990;
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–che, con un unico motivo, il ricorrent deduce la nullità della sentenza in relazion
444 e 125 cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello motivato in ordine alla co della pena e alla riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione,
giudice limitato ad una mera valutazione di vicinanza temporale tra i fatti contestat ulteriori approfondimenti;
— che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle r degli elementi di fatto che sorreggono il
petitum e che tale requisito difetta nel caso di spe
dovendosi riscontrare un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, s
in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzar affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motiv fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. c) cod. proc. pe il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett. c) cod. causa di inammissibilità;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità –
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2 – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in fav
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025