Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione che non rispetta i criteri di specificità rischia di essere archiviata prima ancora di essere discussa nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi non solo porti al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
Il Contesto Processuale
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha presentato un’impugnazione alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella decisione di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole, sostenendo che i giudici d’appello non avessero adeguatamente risposto ai rilievi sollevati.
L’Analisi della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il punto cruciale della decisione risiede nella natura stessa dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che l’unica censura mossa era “del tutto generica e aspecifica” rispetto al contenuto della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente si era limitato a denunciare un “complessivo difetto di motivazione” senza però indicare quali fossero i motivi specifici, presentati in appello, che la Corte territoriale avrebbe ignorato o trattato in modo inadeguato. Un ricorso efficace deve, al contrario, dialogare criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o errori logico-giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente affermare che una sentenza sia immotivata; è necessario dimostrarlo, indicando con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni di tale contestazione. Nel caso di specie, il ricorso mancava di questo confronto diretto. Si è configurato come una lamentela generale, incapace di mettere in luce reali “lacune argomentative” nella sentenza della Corte d’Appello. Di fronte a un’impugnazione così strutturata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è sancita dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione è essenziale. Un ricorso deve essere un’analisi critica e puntuale, non una generica protesta. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di subire una sanzione economica che ne aggrava le conseguenze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e aspecifico. L’appellante si è limitato a lamentare un difetto complessivo di motivazione senza indicare i motivi specifici che la corte precedente avrebbe omesso di considerare.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico e aspecifico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata non è precisa e dettagliata. Non identifica puntualmente le parti della motivazione che si contestano o le ragioni specifiche per cui la decisione sarebbe errata, limitandosi a una doglianza generale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BISCEGLIE il 31/08/1990
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
«g.
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata è all’evi tutto generica e aspecifica rispetto al tenore argomentativo della decisione gravata, con l’impugnazione si lamenta un complessivo difetto di motivazione rispetto ai rilievi dall’appello, senza neppure indicare i motivi pretermessi a fronte di una decisione resto, non da conto di lacune argomentative rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.