Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di un requisito fondamentale: la specificità dei motivi. Quando un appello si rivela generico, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con annesse sanzioni economiche. Analizziamo una recente ordinanza che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento della condanna. Il ricorso si concentrava sulla valutazione della responsabilità penale effettuata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per poter essere esaminati. La conseguenza diretta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta della qualità del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le censure mosse alla sentenza d’appello fossero caratterizzate da “estrema genericità e di aspecificità estrinseca”. In parole semplici, il ricorso non era sufficientemente specifico.
Invece di individuare precise violazioni di legge o vizi logici manifesti nel ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a:
1. Contestare genericamente il giudizio di responsabilità: L’appello criticava la valutazione complessiva dei fatti senza individuare errori specifici.
2. Ribadire profili già esaminati: Le argomentazioni non erano nuove, ma rappresentavano una semplice riproposizione di doglianze già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la sentenza d’appello impugnata era, al contrario, ben motivata, con argomenti “giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche”. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di successo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non può essere un terzo grado di giudizio dove si rivalutano le prove. È, invece, un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. È un monito per gli operatori del diritto a formulare atti di impugnazione mirati, specifici e tecnicamente ineccepibili, che si confrontino criticamente con la decisione che intendono contestare, anziché limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in termini di estrema genericità e aspecificità, limitandosi a riproporre critiche già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in Euro tremila.
Cosa significa che il ricorso contestava la ‘valutazione logica’ in modo generico?
Significa che l’appellante ha criticato il ragionamento dei giudici di merito senza però individuare specifiche contraddizioni o errori logici evidenti nella motivazione della sentenza, rendendo la sua critica non accoglibile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9656 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9656 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1978
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta, in termini di estrema genericità aspecificità estrinseca il giudizio di responsabilità e in particolare la valutazione logica s giudici del merito a sostegno della condanna resa per i capi H), L), finendo per ribadire pro censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomen giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coeren riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.