Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro monito sull’importanza della specificità e del rigore nella redazione dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non solo preclude un’analisi nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte è giunta a tale conclusione e quali principi ha ribadito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, sollevando diverse questioni relative sia alla sua colpevolezza sia alla determinazione della pena. In particolare, la difesa aveva invocato lo stato di necessità e richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su una serie di considerazioni precise, mettendo in luce le carenze strutturali dell’atto di impugnazione.
Genericità dei Motivi di Ricorso
Il punto centrale della pronuncia è la “genericità” dei motivi addotti. La Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non si confrontassero in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva già esaminato e confutato con argomentazioni logiche e congrue le tesi difensive. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte, ma deve individuare vizi specifici (logici o giuridici) nel ragionamento del giudice precedente. In questo caso, ciò non è avvenuto.
L’Insussistenza dello Stato di Necessità
La Corte di Appello aveva escluso la configurabilità dello stato di necessità per mancanza di prove. La difesa non aveva fornito alcun elemento concreto che dimostrasse una situazione di pericolo attuale e inevitabile per sé o per altri. La Cassazione ha confermato che la motivazione della corte territoriale su questo punto era adeguata e priva di vizi, rendendo la censura del ricorrente generica e, di conseguenza, inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche per quanto riguarda la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la decisione di appello fosse ben motivata. I giudici di merito avevano condiviso la valutazione del tribunale di primo grado, che non aveva ravvisato elementi favorevoli all’imputato tali da giustificare una riduzione della pena. Il ricorso, anche su questo aspetto, si è limitato a una critica astratta senza contestare efficacemente le ragioni della sentenza impugnata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Presentare un’impugnazione generica, che non dialoga criticamente con la decisione che si intende contestare, è un’attività destinata all’insuccesso. Oltre a non ottenere una revisione del giudizio, il ricorrente si espone a una condanna economica certa, come previsto dalla legge. La decisione serve quindi da promemoria per i professionisti del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, pertinenti e giuridicamente fondati, pena la declaratoria di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non si confrontavano specificamente con la puntuale motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Cosa comporta economicamente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
La difesa basata sullo stato di necessità è stata accolta?
No, la difesa basata sullo stato di necessità è stata respinta. La Corte di Appello aveva già escluso tale giustificazione per assenza di elementi di prova di una concreta situazione di pericolo, e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 09/03/1989
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispett puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, con congrua motivazione ha escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato d necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per la propria o altr incolumità;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 7 febbraio 2025
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