Ricorso inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Quando i motivi di impugnazione sono vaghi e non circostanziati, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che comporta non solo la conferma della sentenza precedente ma anche significative sanzioni economiche. L’ordinanza n. 11324/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale, sottolineando l’importanza di formulare critiche puntuali e argomentate.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Determinazione della Pena
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado riguardo alla determinazione della pena, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva e applicando una sanzione vicina al minimo edittale. L’imputata, non soddisfatta della quantificazione della pena, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, presentando un unico motivo di ricorso.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha prontamente dichiarato inammissibile. La ragione fondamentale di tale decisione risiede nella ‘genericità delle deduzioni sviluppate’. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione non conteneva critiche esplicite e argomentate né in fatto né in diritto contro la decisione della Corte d’Appello. In altre parole, mancava una contestazione specifica e motivata che potesse giustificare un riesame della sentenza da parte della Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già adeguatamente motivato la sua decisione sulla pena, seguendo un percorso logico-giuridico corretto e condividendo il giudizio del tribunale di primo grado. In secondo luogo, il ricorso presentato alla Cassazione non solo era generico, ma ometteva persino di enunciare chiaramente le critiche mosse alla sentenza impugnata. Infine, e in modo decisivo, la Corte ha rilevato che la questione dell’eccessività della pena non era stata neppure sollevata come specifico motivo nel precedente grado di appello, rendendo la sua proposizione in sede di legittimità ancora più debole. La genericità dei motivi, quindi, impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di un ricorso inammissibile sono severe e previste dall’art. 616 del codice di procedura penale. La parte che ha proposto l’impugnazione viene condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità che richiede motivi di impugnazione specifici, chiari e pertinenti. La mancanza di tali requisiti trasforma l’impugnazione in un atto processuale inefficace e oneroso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, in quanto non sono state formulate critiche specifiche e argomentate, né in fatto né in diritto, contro la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha valutato se la pena fosse eccessiva?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile prima di poter esaminare la congruità della pena, rilevando peraltro che la Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente la sua decisione e che la questione non era stata sollevata con uno specifico motivo di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLOGNA VENETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità dele deduzioni sviluppate;
ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha adeguatamente motivato la determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva irrogando una pena prossima all minimo edittale;
rilevato che nel ricorso neppure sono state esplicitamente enunciate e argomentate le critiche mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, considerato che l’eccessività della pena non era stata neppure dedotta con uno specifico motivo di appello;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Pre
ente
Il Consigl re estensore
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