Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale dove si contesta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci mostra le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi porti non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per reati legati a una condotta definita “violenta ed oppositiva” nei confronti di agenti durante l’esercizio delle loro funzioni. La Corte d’Appello aveva ricostruito i fatti in modo puntuale e dettagliato, motivando congruamente la propria decisione. Aveva persino concesso una parziale riduzione della pena, accogliendo in parte i motivi del primo appello. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando nuovamente l’accertamento dei fatti e la valutazione della sua personalità.
Il Problema del Ricorso Generico in Cassazione
Il cuore della questione non risiede tanto nei fatti del reato, quanto nelle modalità con cui è stato presentato il ricorso alla Suprema Corte. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti dall’imputato erano affetti da “genericità”. In pratica, il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e motivate dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza di secondo grado. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha chiarito in modo inequivocabile i principi procedurali che governano il ricorso. I giudici hanno ritenuto che:
1. Mancanza di Critica Specifica: Il ricorso non conteneva una critica puntuale e argomentata alla motivazione della Corte d’Appello. La semplice riproposizione delle medesime doglianze è una pratica processualmente scorretta.
2. Insindacabilità del Merito: Le valutazioni sull’attendibilità dei testimoni e sulla ricostruzione dei fatti, se adeguatamente e logicamente motivate dal giudice di merito (come in questo caso), non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
3. Apparenza di Errore: Le lamentele dell’imputato, così come formulate, denunciavano solo “apparentemente” un errore logico o giuridico, senza però dimostrarlo concretamente. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e in modo più significativo, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico preciso e mirato, non un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. In assenza di motivi validi e specifici, il risultato non è solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non criticavano specificamente la motivazione della sentenza d’appello e si limitavano a riproporre questioni già affrontate e decise in modo approfondito dal giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile, in un ricorso per Cassazione, chiedere un nuovo esame dei fatti del reato?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o la credibilità delle testimonianze se la motivazione del giudice precedente è logica e completa. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti in merito all’accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull’attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta tenuta dall’imputato rispetto all’attività di ufficio dei predetti agenti ed in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato gravato da precedenti penali, tenuto conto della pure disposta riduzione della pena in accoglimento parziale dei motivi di appello;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.