Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato seguendo regole precise. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali norme, in particolare quella che richiede la specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la genericità di un ricorso non solo ne comporti il rigetto, ma esponga anche il ricorrente a sanzioni economiche significative.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando la violazione di una norma del codice di procedura penale (l’art. 129 c.p.p.). Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare tale violazione senza sviluppare un’argomentazione critica e dettagliata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Corte d’Appello aveva meticolosamente ricostruito sia la condotta materiale del reato, basandosi sugli atti di polizia relativi alla notifica di una misura cautelare, sia l’elemento psicologico, individuato nel dolo generico desumibile dal comportamento concreto dell’imputato.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha immediatamente qualificato come inammissibile. La ragione risiede nella sua “evidente genericità”. I giudici supremi hanno evidenziato come l’atto di impugnazione si risolvesse in un “mero enunciato”, del tutto privo di un confronto critico con la sentenza di secondo grado.
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente indicare la norma che si presume violata; è indispensabile spiegare perché, nel caso specifico, la decisione del giudice precedente sia errata, confrontando punto per punto le motivazioni della sentenza con le censure mosse. In assenza di questo confronto dialettico, il ricorso perde la sua funzione e diventa un atto sterile, incapace di innescare una revisione della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso non può essere un’affermazione astratta, ma deve essere un’analisi concreta e puntuale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato gli elementi di prova utilizzati dalla Corte d’Appello (come gli atti di polizia) né ha fornito una lettura alternativa e motivata dell’elemento psicologico del reato. Di fronte a questa carenza argomentativa, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione sottolinea che il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge, un controllo che può essere attivato solo da motivi di ricorso chiari, specifici e pertinenti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni tratte dalla Corte hanno conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questa ordinanza funge da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un confronto serrato con la decisione che si intende contestare. Affidarsi a formule generiche o a mere enunciazioni di principio non solo è inefficace, ma risulta anche economicamente svantaggioso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua evidente genericità. Il ricorrente si è limitato a enunciare una violazione di legge senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo astratto e non si confronta puntualmente con la decisione contestata. In pratica, è una critica superficiale che non spiega perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato alla luce dei fatti e delle prove del caso specifico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: in primo luogo, il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità del motivo di ricorso, che denuncia violazione della disposizione di cui all’art. 129 cod. proc. pen., motivo che si risolve in un mero enunciato in assenza di un critico confronto con la sentenza impugnata che ha ricostruito sia le condotte, con riguardo agli elementi evincibili dagli atti di Polizia concernenti la notifica del provvedimento di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, che l’elemento psicologico del reato, il dolo generico, ravvisabile in ragione del concreto comportamento dell’imputata;
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024