Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità degli Argomenti Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso, relativo a una condanna per false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sottolinea l’importanza di una solida preparazione tecnica nell’atto di impugnazione.
Il Caso: Una Condanna per False Dichiarazioni
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte di Appello. L’imputazione riguardava il reato previsto dall’art. 95 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), per aver fornito informazioni non veritiere al fine di ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica “violazione di legge e vizio di motivazione”. Questa mossa, tuttavia, si è rivelata controproducente.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su argomentazioni ritenute dalla Suprema Corte del tutto generiche. L’atto di impugnazione, infatti, non conteneva le ragioni di diritto specifiche né i dati di fatto concreti che, secondo la legge, devono sorreggere le richieste avanzate al giudice. In sostanza, il ricorso si limitava a enunciare un dissenso senza articolarlo in critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, nel valutare l’atto, ha evidenziato come questa genericità rendesse impossibile qualsiasi tipo di vaglio o controllo sulla decisione della Corte di Appello. Mancavano gli elementi essenziali per comprendere dove e perché, secondo il ricorrente, i giudici di merito avessero sbagliato.
Le Motivazioni: La Regola della Specificità nel Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del Codice di Procedura Penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Non è sufficiente manifestare un generico disaccordo; è necessario costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti punto per punto con la motivazione della sentenza che si intende criticare.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un atto tecnicamente strutturato che metta il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere l’errore che si presume sia stato commesso. Quando le deduzioni sono vaghe e prive di riferimenti concreti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il giudice non entra nemmeno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla sua idoneità formale e sostanziale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non è privo di conseguenze. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o meramente dilatorie.
La decisione rappresenta un importante monito: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede il rispetto di regole procedurali precise. Un ricorso mal formulato non solo è inutile ai fini della difesa, ma si trasforma in un costo aggiuntivo, confermando la condanna e aggravando la posizione economica del condannato.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e prive delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dalla legge (art. 581 cod. proc. pen.) per poter contestare efficacemente la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, relativo a false dichiarazioni fornite al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8691  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del locale Tribunale in ordine al reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione all’art. 79, comma 1, lett. c), medesimo decreto (in Caltanissetta, il 23/03/2017).
Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge e vizio di motivazione) prospetta deduzioni generiche, del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previst dall’art. 581 cod. proc. pen.), risultando pertanto impossibile qualsiasi vagli rispetto alla decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ji ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 14 dicembre 2023
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