Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trento per il reato di evasione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo il proscioglimento sulla base dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale articolo prevede che il giudice, in ogni stato e grado del processo, debba dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, come l’insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell’imputato.
L’Analisi della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse o meno colpevole. L’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente sui requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Il risultato è stata una dichiarazione di ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi addotti dal ricorrente fossero caratterizzati da una palese genericità e fossero meramente assertivi. In altre parole, il ricorso si limitava ad affermare l’esistenza di presunti elementi idonei a fondare il proscioglimento, senza però articolarli in modo specifico, dettagliato e pertinente rispetto alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e lineare. I giudici hanno ritenuto che i motivi dedotti “non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di elementi idonei a fondare il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.”. L’invocazione di tale norma è stata giudicata “del tutto genericamente invocato con il ricorso”. La Corte ha quindi stabilito che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a enunciare un principio di diritto o a chiedere genericamente una rivalutazione dei fatti. Deve, al contrario, contenere critiche specifiche e puntuali alla decisione impugnata, evidenziando le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte di merito. In assenza di tale specificità, l’impugnazione non può essere accolta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale nella pratica legale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere riesaminata la propria posizione, ma lo espone anche a conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro. La decisione funge da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, richiede la massima cura e precisione nell’individuare e argomentare le censure mosse alla sentenza, pena l’immediata chiusura del processo senza alcuna discussione di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e meramente assertivi, cioè non specificavano in modo chiaro e dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali per cui la sentenza di condanna sarebbe stata errata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi erano ‘generici e meramente assertivi’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente si limitavano a enunciare una richiesta di proscioglimento senza supportarla con critiche specifiche, pertinenti e legalmente fondate contro la decisione della Corte d’Appello, risultando quindi insufficienti per un esame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perc generici e meramente assertivi sulla sussistenza di elementi idonei a fondar il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. del t genericamente invocato con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso 11 19 gennaio 2024
Il Consigliere/relat re
Il Preside te