Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole precise. Non basta essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare; è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Un caso recente ha ribadito questo principio, culminando in una dichiarazione di ricorso inammissibile per la manifesta genericità dei motivi addotti. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze negative di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza della Corte Territoriale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’oggetto della contestazione era la valutazione della condotta dell’imputato, ritenuta minacciosa nei confronti di un pubblico ufficiale. La difesa sosteneva un ‘vizio di motivazione’ nella sentenza di secondo grado, ritenendo che i giudici non avessero correttamente valutato l’effettiva idoneità della condotta a intimidire il pubblico ufficiale e a viziare un atto del suo ufficio. L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso in Cassazione, insistendo per l’accoglimento delle proprie tesi difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione puramente processuale, senza entrare nel merito della vicenda.
Analisi di un ricorso inammissibile per genericità
La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ perché si limitava a riproporre una doglianza sul vizio di motivazione senza però confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché la motivazione della sentenza impugnata fosse illogica o contraddittoria, ma si è limitata a enunciare il problema in termini astratti.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e didattica. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo motivo, un ricorso deve essere specifico e ‘autosufficiente’: deve contenere tutti gli elementi per permettere alla Corte di comprendere la censura senza dover consultare altri atti. Nel caso di specie, il ricorrente non ha operato un confronto puntuale con i fatti descritti e qualificati dalla Corte d’Appello, i quali, secondo la Cassazione, erano stati esposti con ‘argomenti non illogici e del tutto coerenti con le prove acquisite’. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo generico e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per Cassazione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela o la riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Deve, invece, essere un’analisi tecnica che individui con precisione i vizi della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente. Questa decisione serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con rigore tecnico e argomentativo, evitando formulazioni generiche che non hanno alcuna possibilità di essere accolte in sede di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso specifico, è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano ‘generici’, ovvero non contenevano una critica specifica e dettagliata contro la logica della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che il ricorrente si limita a enunciare un vizio (come il ‘vizio di motivazione’) senza però confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza che intende contestare. In pratica, non spiega perché la decisione del giudice precedente sarebbe illogica o errata, ma si limita a lamentare il presunto errore in termini astratti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46447 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/03/1970
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34/ RG 22264
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Letta la memoria difensiva in cui si insiste per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare il vizio di motivazione circa l’idoneità della condotta minacciosa del ricorrente rispetto ad un atto dell’ufficio del pubblico ufficiale, senza alcun confronto con i fatti descritti qualificati a pag. 2 riportati con argomenti non illogici e del tutto coerenti con le prove acquisite;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera est nsora
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La Presidente