Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il 03/07/1969
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata in limine;
ritenuto che il primo motivo, che deduce la intervenuta prescrizione del reato,
non è consentito in questa sede, poiché presuppone una rivalutazione del fatto che, cristallizzato nelle sentenze di primo e di secondo grado come commesso (nei
termini della contestazione portata dalla imputazione) al novembre 2017, non è
mai stata contestata in precedenza nel giudizio di merito e non può pertanto essere formulata in questa sede, deputata alla valutazione del diritto ma deprivata della
valutazione del fatto, come elemento di ricostruzione alternativa della vicenda storica;
considerato che gli ulteriori motivi sono, nel loro complesso, come anche
rivelato dal tenore della memoria inviata prima dell’udienza (ove si fa riferimento alle censure rivolte dalla difesa con l’impugnazione di primo grado) meramente
ripetitive e dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto che già sono stat oggetto dell’appello, adeguatamente affrontate e risolte dalla decisione d’appello,
in assenza di omissioni motivazionali e di manifeste illogicità motivazionali, nemmeno enucleate nei motivi, che parlano confusamente e promiscuamente di “mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità” della motivazione, ponendosi in conflitto concettuale del costante insegnamento di questa Corte secondo cui la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, indice ineludibile del natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Co sigliere COGNOME
La Pr1éidente