Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione non è un atto da prendere alla leggera. La legge richiede precisione e chiarezza, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, respingendo un’impugnazione perché troppo generica e vaga. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti formali indispensabili per accedere al giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale e la determinazione della pena, ovvero il trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a criticare genericamente la decisione dei giudici di merito, senza entrare nel dettaglio delle presunte violazioni di legge o dei vizi di motivazione.
La Genericità dei Motivi: Un Ostacolo Insormontabile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il ricorrente, pur contestando la sentenza, non aveva indicato gli elementi concreti che stavano alla base delle sue censure. In pratica, l’atto era privo di argomentazioni puntuali e si limitava a una critica generale della sentenza impugnata, la cui motivazione era stata invece ritenuta logicamente corretta dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che la genericità dei motivi impedisce al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio ruolo. Il compito della Cassazione non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare se la decisione precedente presenti specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Se il ricorso non individua con precisione questi errori, il giudice non può procedere all’esame del merito.
L’ordinanza ha quindi affermato che un ricorso è da considerarsi generico e, di conseguenza, inammissibile, quando non consente di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata. L’atto deve essere autosufficiente, permettendo alla Corte di comprendere le critiche senza dover ricercare autonomamente gli elementi a sostegno.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre a vedere il suo ricorso respinto, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: un’impugnazione penale deve essere un’analisi critica e dettagliata, non una semplice manifestazione di dissenso. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati in modo chiaro, specifico e supportato da riferimenti precisi agli atti processuali, altrimenti la porta del giudizio di legittimità resterà inesorabilmente chiusa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati, non rispettando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. L’appellante non ha indicato gli elementi specifici a sostegno delle sue censure.
Quali erano le critiche mosse dal ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero la pena che gli era stata inflitta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12801 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. p in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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