Ricorso inammissibile per Genericità: la Cassazione Fa Chiarezza
Nel complesso mondo della procedura penale, la precisione è tutto. Un ricorso presentato alla Corte di Cassazione deve essere formulato con rigore, specificità e autosufficienza. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 6068/2024, ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della ‘inaccettabile genericità’ dei motivi proposti. Questa decisione offre spunti fondamentali sull’importanza di strutturare un’impugnazione in modo dettagliato, specialmente quando si fa leva su elementi come l’ammissione di colpa dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato l’ammissione dell’addebito resa dal proprio assistito. Secondo la tesi difensiva, tale comportamento collaborativo avrebbe dovuto giocare un ruolo chiave nel mitigare la pena.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente questa linea argomentativa, bollando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità non sono entrati nel merito della questione (cioè, se l’ammissione dovesse o meno valere come attenuante), ma si sono fermati a un livello preliminare: l’analisi della struttura stessa del ricorso. La Corte ha rilevato che il motivo d’appello era stato formulato in termini di ‘inaccettabile genericità’, rendendolo inadatto a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione di cosa renda un motivo ‘generico’. La Cassazione ha evidenziato che la difesa, nel lamentare la mancata valutazione dell’ammissione, non aveva fornito alla Corte gli elementi essenziali per poter decidere. Nello specifico, il ricorso era carente su più fronti:
1. Mancata Specificazione della Devoluzione: La difesa non ha chiarito se la questione dell’ammissione come attenuante fosse già stata specificamente sollevata nel precedente gravame di merito (l’appello).
2. Assenza di Contenuto: Il ricorso non dettagliava il contenuto effettivo dell’ammissione resa dall’imputato. Non basta dire ‘ha ammesso’, bisogna specificare cosa, come e in quali termini.
3. Incertezza Temporale: Non era stato indicato il momento in cui tale ammissione era intervenuta nel corso del procedimento.
4. Mancata Argomentazione sulla Rilevanza: Soprattutto, la difesa non ha offerto argomentazioni per dimostrare la rilevanza di tale comportamento ‘collaborativo’ rispetto al quadro probatorio che era già stato acquisito autonomamente dagli inquirenti (‘aliunde acquisito’). In altre parole, l’ammissione era davvero utile o si limitava a confermare prove già schiaccianti?
Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per tutti gli operatori del diritto: un ricorso per cassazione non è una semplice ripetizione delle proprie tesi, ma un atto tecnico che deve essere autosufficiente e specifico. Affermare un principio senza sostanziarlo con dettagli fattuali e argomentazioni logiche equivale a presentare un ‘contenitore vuoto’. La conseguenza, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., non è solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea che la genericità non paga e che la via per la giustizia, soprattutto in sede di legittimità, è lastricata di precisione, dettaglio e rigore argomentativo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato dalla difesa era formulato in termini di ‘inaccettabile genericità’, non fornendo i dettagli necessari per valutare la critica mossa alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni sono vaghe e non specificano elementi cruciali. Nel caso di specie, la difesa non ha precisato il contenuto dell’ammissione dell’imputato, il momento in cui è avvenuta, né ha argomentato sulla sua effettiva rilevanza probatoria, limitandosi a menzionarla in modo astratto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nei contestare la motivazione spesa nel non accordare le generiche, escluse dalla sentenza gravata per la affermata assenza di elementi valorizzabili al fine, si rimarca, da parte della di f esa, che andava di contro apprezzato l’ammissione dell’addebito resa dall’imputato e ciò in termini di inaccettabile genericità per la deduzione è svolta senza precisare se tale circostanza sia stata devoluta con il gravame d merito; senza dettagliare il contenuto di siffatta ammissione e il momento nel quale la stessa intervenuta; offrire alla Corte argomentate indicazioni a sostegno della rilevanza da ascrivere detto contegno collaborativo rispetto ai cuadro probatorio aliunde acquisito;
rilevato che all’inammissibilità cel ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremil3 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.