Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Specificità dei Motivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, come dimostra il caso in esame, che serve da monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato diverse questioni, censurando il mancato proscioglimento, la qualificazione giuridica del fatto contestato, l’eccessività della pena irrogata e, in generale, il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, ma dirimente, ragione: la totale genericità e indeterminatezza dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti minimi prescritti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’appellante si era limitato a formulare censure astratte e generiche contro una motivazione della Corte d’appello definita ‘logicamente corretta’.
L’atto non indicava gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere le critiche, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio potere di controllo (sindacato). In sostanza, non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare nel dettaglio perché, dove e come il giudice precedente avrebbe errato. La mancanza di questa specificità rende l’appello un esercizio sterile e ne determina l’inammissibilità.
Conclusioni: L’Onere della Specificità nell’Impugnazione
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma del rigore formale richiesto nel processo penale. La conseguenza pratica di un ricorso inammissibile non è solo la mancata revisione della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questo provvedimento ribadisce che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con competenza e precisione, formulando critiche puntuali e argomentate, pena la chiusura definitiva del processo con un esito sfavorevole e un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati erano del tutto generici e indeterminati, privi dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa mancava nel ricorso per essere considerato valido?
Nel ricorso mancava l’indicazione degli elementi specifici che stavano alla base delle censure. Non consentiva al giudice di individuare i rilievi mossi contro la sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45999 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45999 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DICEMBRI NOME, nato a Soave il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che censurano il mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione al riguardo, nonché la qualificazione giuridica del fatto e l’eccessività della pena, sono del tutto generici per indeterminatezza perché sono privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.