Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel complesso mondo della procedura penale, la precisione non è solo una virtù, ma un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza della sua mancanza, un esito che può precludere l’accesso a un grado di giudizio superiore. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 43152/2023, ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione porti a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Appello Carente di Specificità
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando un presunto ‘vizio motivazionale’, ovvero un difetto nel ragionamento logico-giuridico alla base della sentenza impugnata. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato redatto in termini molto generali, senza scendere nel dettaglio degli elementi specifici che avrebbero dovuto sostenere tale critica.
I Requisiti dell’Art. 581 c.p.p. e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente affermare che una sentenza sia ‘sbagliata’ o ‘mal motivata’; è necessario spiegare nel dettaglio perché, indicando con precisione i passaggi della motivazione che si contestano e le prove o gli argomenti giuridici che ne dimostrerebbero l’erroneità. Lo scopo è consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono i punti controversi e di esercitare il proprio sindacato in modo mirato ed efficace.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare il caso, ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge. I giudici hanno sottolineato come l’atto fosse ‘generico per indeterminatezza’. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha fornito gli elementi concreti su cui si basava la sua censura. Questo ha impedito alla Corte di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. La mancanza di specificità ha reso l’impugnazione un guscio vuoto, incapace di attivare un proficuo esame nel merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale decisione non è priva di conseguenze. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la chiarezza e la specificità non sono opzionali. Un ricorso vago e generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un onere economico significativo, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘vizio motivazionale’ generico?
Si intende una critica alla motivazione di una sentenza che non specifica quali parti del ragionamento del giudice sarebbero illogiche o errate, né fornisce elementi concreti per dimostrarlo. È una contestazione generale che non permette al giudice superiore di valutare efficacemente il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43152 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43152 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere tensore COGNOME
Il Presidente