Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha evidenziato come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche sanzioni economiche per il ricorrente. L’ordinanza in esame offre un chiaro monito sull’importanza di redigere atti di appello dettagliati e criticamente argomentati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello di Milano. Il ricorrente lamentava, come unico motivo di doglianza, l’omessa valutazione di cause di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. La difesa, tuttavia, non ha articolato in modo specifico le ragioni a sostegno di tale richiesta, limitandosi a una contestazione generica.
La Decisione della Corte: la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo di impugnazione era affetto da ‘genericità’ e ‘indeterminatezza’. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone una chiara esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Le Motivazioni: la Necessità di una Critica Specifica
La Corte ha spiegato che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a enunciare un dissenso generico rispetto alla decisione impugnata. È indispensabile che l’atto:
1. Indichi le ragioni di diritto specifiche che giustificano l’impugnazione.
2. Contenga riferimenti puntuali alla motivazione della sentenza contestata.
3. Sviluppi una critica argomentata che metta in luce gli errori logici o giuridici del provvedimento precedente.
Nel caso di specie, il ricorso era privo di questi elementi essenziali. Non indicava perché la motivazione della Corte d’appello fosse errata, né forniva argomenti specifici a sostegno della tesi difensiva. Questa carenza ha impedito al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio potere di sindacato, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo. È un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema giudiziario, consentendo al giudice superiore di concentrarsi sui punti controversi della decisione. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa ordinanza serve da promemoria: un ricorso redatto in modo superficiale o generico è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando risulta generico e indeterminato, ovvero quando non indica le specifiche ragioni di diritto che lo giustificano e non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente il cui atto viene dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Qual è la funzione del requisito di specificità dei motivi di ricorso?
La specificità dei motivi è fondamentale perché permette al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza precedente e di esercitare efficacemente il proprio sindacato giurisdizionale. Un motivo generico impedisce questo processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il 26/09/1982
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
reputato che l’unico motivo di doglianza, che contesta l’omessa valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., risulta generico per indeterminatezza poiché non scandito da necessaria critica e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, a tal proposito, le pagg. 5 e 6), non indica le ragioni di diritto giustificanti il ricorso e correlati riferimenti alla motivazione stessa del provvedimento, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.