Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Genericità dei Motivi
Un ricorso inammissibile
è l’esito che ogni avvocato teme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino non solo al rigetto dell’appello, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato legato a una falsa denuncia. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate nei gradi di merito. In particolare, la difesa sosteneva che la versione degli eventi accreditata dai giudici fosse inverosimile e che le deduzioni a carico dell’imputato fossero generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile
. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano manifestamente infondati e, soprattutto, generici, non rispettando i requisiti richiesti per un valido ricorso di legittimità.
Le Motivazioni: il Ruolo del Giudice di Legittimità e il ricorso inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove (come testimonianze o documenti), attività che spetta esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. La Cassazione deve solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorrente chiedeva alla Corte una nuova valutazione delle risultanze processuali, proponendo una lettura dei fatti diversa da quella dei giudici di merito. Questo, come ribadito nell’ordinanza, è inammissibile. Il ricorso è stato giudicato generico perché non ha evidenziato vizi di legge specifici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a contrapporre la propria valutazione a quella, già motivata, della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 7380 del 2007) per sottolineare come sia preclusa la possibilità di una diversa ricostruzione storica dei fatti in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di un ricorso inammissibile
non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due sanzioni per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
In questa vicenda, la Corte ha determinato tale somma in 3.000,00 euro, ritenendola congrua rispetto alle questioni sollevate. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, tecnicamente fondati e incentrati su reali vizi di legittimità, per evitare non solo una sconfitta processuale ma anche un significativo esborso economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato “inammissibile” dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché presenta vizi, come la manifesta infondatezza o la genericità dei motivi. Il giudice non valuta se il ricorrente ha ragione o torto, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità dell’impugnazione stessa.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, attività riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della “cassa delle ammende”, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 25/12/1990
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi atteso che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risulta processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudic di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione stor dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7 11/1/2007, Messina, Rv. 235716);
ritenuto che la Corte di merito ha adeguatamente vagliato e confutato l’assunto difensivo secondo cui la falsità della denuncia di furto è stata accertata non per la collaborazio dell’imputato che anzi ha cercato di fare accreditare una versione opposta, né appare fondata la tesi della inverosimiglianza di detta versione essendo stato pur sempre necessario un vaglio concreto di quanto verificato dagli agenti in ragione della testimonianza a discarico volta corroborare la tesi dell’imputato, mentre rispetto a tale dato concreto le deduzioni ricorrente appaiono del tutto generiche;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2025
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