Ricorso Inammissibile: La Genericità dei Motivi e le Conseguenze
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come la mancanza di specificità nei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza di redigere un ricorso chiaro e dettagliato.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Fondamento Specifico
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello di Lecce che ne aveva affermato la responsabilità penale. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ sia riguardo alla sua colpevolezza sia riguardo all’entità della pena inflitta. Tuttavia, il suo atto di appello si limitava a una contestazione generica, senza entrare nel dettaglio delle ragioni per cui la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe stata errata.
L’Importanza della Specificità: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità e indeterminatezza. La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’atto di impugnazione deve enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo requisito non è un mero formalismo: serve a delimitare l’oggetto del giudizio di appello e a consentire al giudice di comprendere esattamente quali parti della sentenza precedente sono contestate e perché. Un ricorso vago e generico, come quello in esame, impedisce di fatto al giudice di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’impugnazione inutile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della Corte d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basavano le sue censure. Non è sufficiente affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare il perché, indicando le prove travisate, le norme violate o le contraddizioni logiche nel ragionamento del giudice. In assenza di tali elementi, il ricorso si trasforma in una mera lamentela, incapace di innescare una revisione efficace della decisione. Per questo motivo, la Corte ha stabilito che il ricorso inammissibile doveva essere rigettato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la precisione è tutto. Un ricorso redatto in modo superficiale non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare e l’articolazione di motivi chiari, specifici e ben argomentati. Solo così si può sperare di ottenere una riforma della decisione sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato. Non specificava gli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle censure, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali requisiti di legge il ricorso non ha rispettato?
Il ricorso non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45990 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Martina Franca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte d’appello di Lecce
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e alla pena a questi inflitta, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.