Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ci rammenta una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o puramente fattuali, non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo insieme un caso emblematico che illustra perfettamente questo principio.
Il Caso: La Difesa del Citofono Malfunzionante
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello. Per contrastare tale decisione, l’imputato propone ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: egli sosteneva di non aver potuto rispondere al citofono durante un controllo delle autorità perché l’apparecchio era malfunzionante. Questa, a suo dire, era la ragione della sua assenza e, di conseguenza, della violazione contestata.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto questa versione difensiva, ritenendola non veritiera. La sentenza di secondo grado aveva infatti evidenziato come le accurate modalità del controllo eseguito fossero incompatibili con la presenza dell’imputato in casa, malfunzionamento del citofono o meno.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di natura puramente procedurale e attiene alla funzione stessa della Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il motivo addotto dal ricorrente era affetto da “genericità” rispetto alla solida motivazione della Corte d’Appello.
Il ricorrente, in sostanza, non ha sollevato un errore di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, chiedendo alla Cassazione di credere alla sua versione (il citofono rotto) anziché a quella accertata nel merito. Questo è esattamente ciò che la Cassazione non può fare.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione ribadendo un caposaldo del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, bensì verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva congruamente motivato le ragioni per cui riteneva la versione dell’imputato non credibile. Contestare tale valutazione significa entrare nel merito degli “apprezzamenti in fatto”, un’attività preclusa in sede di legittimità. Pertanto, il motivo del ricorso, non denunciando un vizio di legge ma una diversa lettura dei fatti, è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono state severe. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche e pertinenti a vizi di legge. Un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, già cristallizzato nei precedenti gradi di giudizio, si traduce in un esito sfavorevole e in una sicura sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e riguardava un apprezzamento dei fatti (la presunta non veridicità della versione difensiva sul citofono rotto) già valutato dalla Corte d’Appello, che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può giudicare nuovamente i fatti del processo, ma ha il compito di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, senza commettere errori di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41351 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATERZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG.23540/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto- che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell’abitazione dell’imputato che potrebbe non aver sentito il citofono a causa di un suo malfunzionamento, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l’osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell’imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 1 dicembre 2025
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