Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza n. 10022 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante promemoria sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati, ribadendo l’importanza del principio di specificità. Questo caso evidenzia come la mancata indicazione precisa degli elementi a sostegno della propria tesi possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione Davanti alla Suprema Corte
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, il suo atto di impugnazione si limitava a una critica generica, senza entrare nel merito degli specifici passaggi logici o probatori della sentenza che intendeva censurare.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo addotto fosse affetto da “genericità per indeterminatezza”. In altre parole, l’atto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente aveva l’onere di indicare con precisione gli elementi alla base della sua censura. Senza questa specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Il ricorso, così formulato, si traduce in una critica astratta che non permette un reale confronto con la decisione impugnata. La conseguenza inevitabile di tale carenza è la declaratoria di inammissibilità. A questa si aggiunge, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Redazione degli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza, ma è necessario articolare critiche puntuali, individuando gli specifici vizi logici o giuridici della motivazione. La decisione serve da monito: un ricorso superficiale o non adeguatamente argomentato non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per garantire l’effettività del diritto di difesa nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, non specificando gli elementi concreti su cui si basava la critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Quale norma procedurale è stata violata?
È stato violato l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di indicare in modo specifico i motivi dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazio posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminat perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. p in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicament corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed eserci il proprio sindacato;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente