Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Nel complesso universo della procedura penale, la precisione e la chiarezza sono requisiti fondamentali. Un’impugnazione redatta in modo superficiale può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9521/2024, offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso possa precludere l’esame di merito e comportare ulteriori condanne economiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, sostenendo che il ragionamento dei giudici d’appello in merito alla sua responsabilità penale fosse errato.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era affetto da ‘genericità per indeterminatezza’, una formula tecnica che indica la mancanza di specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non aveva rispettato le prescrizioni dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di indicare in modo chiaro e specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che, per consentire al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio controllo, non è sufficiente una critica generica alla sentenza. È necessario, invece, individuare con precisione i passaggi della motivazione che si ritengono errati, illogici o contraddittori, e spiegare perché. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a criticare l’affermazione della responsabilità penale senza articolare una censura specifica e puntuale contro la motivazione, che la Corte ha invece ritenuto ‘logicamente corretta’. I giudici di appello, secondo la Cassazione, avevano adempiuto al loro onere argomentativo, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la decisione. Di fronte a una motivazione adeguata, il ricorso generico non ha potuto superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna penale è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso per cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un’analisi tecnica e mirata dei vizi della sentenza impugnata. La mancanza di specificità non solo rende l’impugnazione inefficace, ma espone anche a sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio per l’imputato.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, non indicando in modo specifico gli elementi che avrebbero dovuto dimostrare il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in violazione dei requisiti prescritti dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, che richiama l’art. 581 c.p.p., un ricorso deve indicare specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, permettendo al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impug logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio si che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (v. pagg. attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente